N. 124 ORDINANZA 26 marzo - 10 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi locali - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Determinazione del valore della produzione netta e indeducibilita' dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Assunta lesione del principio di uguaglianza - Carenza di motivazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza e irrilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 23 e 53. Tributi locali - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Indeducibilita' dalla base imponibile dei costi per il personale dipendente e per interessi passivi - Asserita lesione del principio di eguaglianza, per ingiustificata equiparazione degli esercenti un'attivita' professionale agli imprenditori e per l'imposizione gravante su una sola categoria di soggetti - Questioni identiche ad altre gia' rigettate - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3, comma 1, lettera c), 11, comma 1, lettera c), n. 1, n. 3 e n. 6, e 36, come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422. - Costituzione, artt. 3, 23 e 53. (003C0395) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 16-4-2003)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.