N. 125 SENTENZA 27 marzo - 16 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Collocamento e politiche attive del lavoro - Conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti relativi a tale materia - Ritenuta estraneita' all'oggetto della delega legislativa al Governo - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 70, 76 e 77, primo comma (in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, e all'art. 4, comma 4, lettera c della legge 15 marzo 1997, n. 59). Lavoro - Attivita' di intermediazione sul mercato del lavoro - Affidamento anche a soggetti privati - Prospettato contrasto con la legge di delegazione - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 10. - Costituzione, artt. 70, 76 e 77, primo comma (in relazione all'art. 3, comma 1, lettera g della legge 15 marzo 1997, n. 59). Lavoro - Attivita' di intermediazione sul mercato del lavoro - Conferimento a regioni ed enti locali e affidamento a soggetti privati - Ritenuta indeterminatezza nella legge di delegazione dei principi e criteri direttivi Non fondatezza della questione. - Legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 1, lettera g), e 4, comma 4, lettera c). - Costituzione, artt. 70, 76 e 77, primo comma. (003C0418) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 23-4-2003)

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