N. 167 ORDINANZA 5 - 9 maggio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Imposte sul reddito - Liquidazione (ex art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973) - Notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora - Inesistenza di un termine perentorio - Denunciata disparita' di trattamento rispetto al contribuente soggetto all'accertamento ordinario, nonche' violazione del diritto di difesa, dei principi in ordine alle prestazioni patrimoniali e alla capacita' contributiva, alla tutela della famiglia, alle attivita' economiche e al risparmio, e al buon andamento e all'imparzialita' dell'amministrazione pubblica - Pronuncia del rimettente sulla nullita' dell'avviso di mora - Conseguente irrilevanza delle censure - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17, 23, 24 e 25 (nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46). - Costituzione, artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97. (003C0505) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 14-5-2003)

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