Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimita' costituzionale - Limiti fissati
nell'ordinanza di rimessione - Irricevibilita' di ulteriori
questioni o profili dedotti dalle parti.
Sanita' pubblica - Medici universitari - Opzione per l'attivita'
assistenziale intramuraria, esclusiva - Carenza di strutture e
spazi idonei allo svolgimento delle attivita' assistenziali -
Prospettata incoerenza e irrazionalita' della normativa, con
violazione del principio di buon andamento e dei principi e criteri
direttivi della delega legislativa nonche' disparita' di
trattamento dei medici universitari, rispetto ai docenti di tutte
le altre facolta', con lesione del diritto alla retribuzione e
dell'autonomia universitaria - Modifiche del quadro normativo
intervenute anteriormente alle ordinanze di rimessione - Difetto di
motivazione in ordine alla persistente rilevanza delle questioni -
Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97.
(003C0532)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 28-5-2003)
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