N. 496
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 aprile 2003
Ordinanza emessa il 15 aprile 2003 dal tribunale di Bari sul ricorso
proposto da Sernia Stefano ed altra
Competenza e giurisdizione (in materia civile) - Foro per le cause in
cui sono parti i magistrati - Criterio derogatorio stabilito
dall'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilita' ai
giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio sul
ricorso congiunto, proposti da magistrati in servizio nel distretto
di Corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente
secondo la legge divorzile (art. 4, comma 1, legge n. 898/1970,
come sostituito dall'art. 8 legge n. 74/1987) - Lesione del diritto
alla pienezza ed all'effettivita' della tutela giurisdizionale -
Irragionevolezza intrinseca della scelta legislativa -
Ingiustificata discriminazione di situazioni soggettive meritevoli
di egual trattamento - Richiamo alla sentenza n. 444/2002 della
Corte costituzionale - Prospettata possibilita' di dichiarazioni di
illegittimita' costituzionale conseguenziale in relazione ad
ipotesi analoghe.
- Codice di procedura civile, art. 30-bis, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(003C0763)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 13-8-2003)
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