N. 496 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2003

Ordinanza emessa il 15 aprile 2003 dal tribunale di Bari sul ricorso proposto da Sernia Stefano ed altra Competenza e giurisdizione (in materia civile) - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Criterio derogatorio stabilito dall'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilita' ai giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio sul ricorso congiunto, proposti da magistrati in servizio nel distretto di Corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente secondo la legge divorzile (art. 4, comma 1, legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 8 legge n. 74/1987) - Lesione del diritto alla pienezza ed all'effettivita' della tutela giurisdizionale - Irragionevolezza intrinseca della scelta legislativa - Ingiustificata discriminazione di situazioni soggettive meritevoli di egual trattamento - Richiamo alla sentenza n. 444/2002 della Corte costituzionale - Prospettata possibilita' di dichiarazioni di illegittimita' costituzionale conseguenziale in relazione ad ipotesi analoghe. - Codice di procedura civile, art. 30-bis, primo comma. - Costituzione, artt. 3 e 24. (003C0763) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 13-8-2003)

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