N. 226 SENTENZA 19 giugno - 4 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Intervento in giudizio - Associazione italiana World Wide Fund for Nature - Deposito dell'atto fuori termine - Inammissibilita'. Ricorso governativo in via principale - Motivazione - Sufficienza - Eccezione contraria della resistente Regione - Rigetto. Regione Puglia - Caccia - Disciplina regionale - Delimitazione del periodo venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale - Contrasto con il principio di tutela uniforme della fauna selvatica nell'intero territorio nazionale in attuazione di normativa comunitaria - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 38, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18. Caccia - Disciplina statale - Termine di chiusura del periodo venatorio - Ritenuta non derogabilita' da parte delle Regioni - Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Richiesta della Regione Puglia - Manifesta infondatezza. - Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s), quarto e quinto comma. (003C0792) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 9-7-2003)

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