N. 231 ORDINANZA 19 giugno - 4 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullita' in caso di mancato avviso all'imputato della possibilita' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparita' di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale monocratico, con lesione del principio di buon andamento e del diritto di difesa - Assoluta carenza di motivazione degli atti di rimessione - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma. Processo penale - Reati di competenza del giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Nullita' in caso di mancato avviso all'imputato della possibilita' di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Prospettata disparita' di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale monocratico, con lesione del principio di buon andamento e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma. (003C0797) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 9-7-2003)

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