N. 59
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
6 agosto 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 agosto 2003 (della Provincia autonoma di Bolzano)
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della
parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La
Loggia») - Delega legislativa al Governo per la mera ricognizione
dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione
concorrente - Possibile individuazione, nelle stesse materie, delle
disposizioni rientranti nella competenza statale esclusiva -
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata
implausibilita' del carattere meramente ricognitivo degli emanandi
decreti legislativi (avendo questi ultimi forza di legge e
carattere innovativo) - Violazione della riserva di legge formale
del Parlamento in ordine alla determinazione dei principi
fondamentali - Incongruita' e contraddittorieta' dell'uso della
delega nelle materie di legislazione concorrente - Mancanza di
principi e criteri direttivi idonei a limitare e indirizzare
l'esercizio del potere delegato - Lesione delle competenze
provinciali.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, commi 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, artt. 10 e 11; Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.),
art. 9.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della
parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La
Loggia») - Rapporti con l'Unione Europea nelle materie di
competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome -
Norme procedurali riguardanti la partecipazione regionale alla fase
(c.d. ascendente) di formazione degli atti comunitari, nonche'
l'impugnazione su richiesta delle Regioni o della Conferenza
Stato-Regioni degli atti normativi comunitari davanti alla Corte di
giustizia - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
Denunciata esorbitanza dall'ambito dei principi fondamentali
riservato alla legislazione statale - Invasione della potesta'
regionale concorrente in materia di «rapporti ... con l'Unione
europea delle Regioni» - Assenza di garanzie di consistenza e di
effettivita' della partecipazione regionale - Discriminazione delle
autonomie territoriali speciali rispetto a quelle ordinarie -
Lesione di competenze costituzionalmente e statutariamente
spettanti alla Provincia ricorrente.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quinto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.),
artt. 8, 9, 10 e 16 (e relative norme di attuazione).
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della
parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La
Loggia») - Norme sull'attivita' internazionale delle Regioni -
Previsione di procedure e limiti per la stipula di intese (con enti
territoriali interni ad altri Stati) e di accordi (con Stati
esteri), attribuzione agli organi statali di poteri di ingerenza
nel merito degli accordi stessi, subordinazione della validita'
della stipula al conferimento dei pieni poteri di firma da parte
del Ministro degli affari esteri - Ricorso della Provincia autonoma
di Bolzano - Denunciata introduzione di una disciplina specifica,
compiuta e analitica in tema di «rapporti internazionali ... delle
Regioni» - Esorbitanza dall'ambito dei principi fondamentali
riservato alla legislazione statale - Svuotamento del potere di
concludere accordi astrattamente riconosciuto alle Regioni -
Lesione di competenze costituzionalmente e statutariamente
spettanti alla Provincia ricorrente.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 6.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e nono; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.),
artt. 8, 9, 10 e 16 (e relative norme di attuazione).
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della
parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La
Loggia») - Norme in materia di esercizio delle funzioni
amministrative - Previsto conferimento da parte dello Stato e delle
Regioni delle funzioni da loro rispettivamente «esercitate» -
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (per l'ipotesi in cui
la normativa censurata sia ad essa applicabile) - Denunciata
lesione del principio del parallelismo tra funzioni legislative e
amministrative delle Province autonome - Riduzione dell'autonomia
provinciale - Violazione dello statuto speciale - In subordine:
sottrazione alla Provincia ricorrente del potere di conferire le
funzioni acquisite in titolarita' (a seguito della legge
costituzionale n. 3/2001), ma di fatto ancora «esercitate» dallo
Stato.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.),
artt. 8, 9, 10, 16 e 18 (e relative norme di attuazione).
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della
parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La
Loggia») - Norme sull'esercizio da parte del Governo del potere
sostitutivo di cui all'art. 120, comma secondo, della Costituzione
-Estensione degli interventi sostitutivi alle funzioni
normative-legislative (anziche' solo a quelle amministrative) delle
Regioni - Conseguente possibilita' per il Governo di adottare atti
sostitutivi con forza di legge - Ricorso della Provincia autonoma
di Bolzano (per l'ipotesi in cui la normativa censurata sia ad essa
applicabile) - Denunciata istituzione con legge ordinaria di una
nuova fonte primaria, non assimilabile al decreto-legge -
Svuotamento delle competenze legislative provinciali - Violazione
dello statuto speciale e delle norme di attuazione - Contrasto con
la speciale disciplina della «inadempienza comunitaria» contenuta
in queste ultime - In subordine: mancata previsione della
partecipazione dei Presidenti delle Province autonome alle riunioni
del Consiglio dei ministri per l'adozione di provvedimenti
sostitutivi riguardanti le Province stesse.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8, commi da 1 a 4.
- Costituzione, artt. 70, 77 e 117, comma terzo; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.),
artt. 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 (e relative norme di
attuazione); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8.
Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della
parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La
Loggia») - Funzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie - Applicabilita' (in via di
principio) ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano
delle norme regolamentari relative agli U.T.G., emanate con d.P.R.
n. 287/2001 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
Denunciata violazione dell'autonomia provinciale - Contrasto con la
disciplina statutaria e con le norme di attuazione - Irrazionalita'
in raffronto a quanto previsto per le altre Regioni a statuto
speciale.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 10, comma 6.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 87 e 107; decreto legislativo
16 maggio 2001, n. 260.
(003C0945)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 15-10-2003)
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