N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 agosto 2003

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2003 (della Provincia autonoma di Bolzano) Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Delega legislativa al Governo per la mera ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente - Possibile individuazione, nelle stesse materie, delle disposizioni rientranti nella competenza statale esclusiva - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata implausibilita' del carattere meramente ricognitivo degli emanandi decreti legislativi (avendo questi ultimi forza di legge e carattere innovativo) - Violazione della riserva di legge formale del Parlamento in ordine alla determinazione dei principi fondamentali - Incongruita' e contraddittorieta' dell'uso della delega nelle materie di legislazione concorrente - Mancanza di principi e criteri direttivi idonei a limitare e indirizzare l'esercizio del potere delegato - Lesione delle competenze provinciali. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, commi 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 10 e 11; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), art. 9. Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Rapporti con l'Unione Europea nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome - Norme procedurali riguardanti la partecipazione regionale alla fase (c.d. ascendente) di formazione degli atti comunitari, nonche' l'impugnazione su richiesta delle Regioni o della Conferenza Stato-Regioni degli atti normativi comunitari davanti alla Corte di giustizia - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata esorbitanza dall'ambito dei principi fondamentali riservato alla legislazione statale - Invasione della potesta' regionale concorrente in materia di «rapporti ... con l'Unione europea delle Regioni» - Assenza di garanzie di consistenza e di effettivita' della partecipazione regionale - Discriminazione delle autonomie territoriali speciali rispetto a quelle ordinarie - Lesione di competenze costituzionalmente e statutariamente spettanti alla Provincia ricorrente. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 5, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quinto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, 9, 10 e 16 (e relative norme di attuazione). Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Norme sull'attivita' internazionale delle Regioni - Previsione di procedure e limiti per la stipula di intese (con enti territoriali interni ad altri Stati) e di accordi (con Stati esteri), attribuzione agli organi statali di poteri di ingerenza nel merito degli accordi stessi, subordinazione della validita' della stipula al conferimento dei pieni poteri di firma da parte del Ministro degli affari esteri - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione di una disciplina specifica, compiuta e analitica in tema di «rapporti internazionali ... delle Regioni» - Esorbitanza dall'ambito dei principi fondamentali riservato alla legislazione statale - Svuotamento del potere di concludere accordi astrattamente riconosciuto alle Regioni - Lesione di competenze costituzionalmente e statutariamente spettanti alla Provincia ricorrente. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 6. - Costituzione, art. 117, commi terzo e nono; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, 9, 10 e 16 (e relative norme di attuazione). Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Norme in materia di esercizio delle funzioni amministrative - Previsto conferimento da parte dello Stato e delle Regioni delle funzioni da loro rispettivamente «esercitate» - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (per l'ipotesi in cui la normativa censurata sia ad essa applicabile) - Denunciata lesione del principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative delle Province autonome - Riduzione dell'autonomia provinciale - Violazione dello statuto speciale - In subordine: sottrazione alla Provincia ricorrente del potere di conferire le funzioni acquisite in titolarita' (a seguito della legge costituzionale n. 3/2001), ma di fatto ancora «esercitate» dallo Stato. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, 9, 10, 16 e 18 (e relative norme di attuazione). Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Norme sull'esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo di cui all'art. 120, comma secondo, della Costituzione -Estensione degli interventi sostitutivi alle funzioni normative-legislative (anziche' solo a quelle amministrative) delle Regioni - Conseguente possibilita' per il Governo di adottare atti sostitutivi con forza di legge - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (per l'ipotesi in cui la normativa censurata sia ad essa applicabile) - Denunciata istituzione con legge ordinaria di una nuova fonte primaria, non assimilabile al decreto-legge - Svuotamento delle competenze legislative provinciali - Violazione dello statuto speciale e delle norme di attuazione - Contrasto con la speciale disciplina della «inadempienza comunitaria» contenuta in queste ultime - In subordine: mancata previsione della partecipazione dei Presidenti delle Province autonome alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'adozione di provvedimenti sostitutivi riguardanti le Province stesse. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8, commi da 1 a 4. - Costituzione, artt. 70, 77 e 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8. Costituzione e leggi costituzionali - Riforma del titolo V della parte II della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La Loggia») - Funzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie - Applicabilita' (in via di principio) ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano delle norme regolamentari relative agli U.T.G., emanate con d.P.R. n. 287/2001 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia provinciale - Contrasto con la disciplina statutaria e con le norme di attuazione - Irrazionalita' in raffronto a quanto previsto per le altre Regioni a statuto speciale. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 10, comma 6. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 87 e 107; decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260. (003C0945) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 15-10-2003)

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