N. 920
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 luglio 2003
Ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal giudice di pace di Trento nel
procedimento civile vertente tra Zulberti Martino e Russo Gabriele
Procedimento civile - Procedimento davanti al Giudice di pace -
Giudizio secondo equita' nelle cause di valore fino a 1100 euro -
Configurazione in base al diritto vivente come applicazione di
un'equita' sostitutiva, fondata su un giudizio di tipo intuitivo e
svincolata dall'individuazione della norma giuridica astrattamente
applicabile alla fattispecie - Conseguente potere del giudice di
disattendere le norme sostanziali vigenti (pur se inderogabili) e
di creare la sua legge personale - Mancanza di certezza del diritto
- Possibilita' che la decisione secondo equita' affermi soluzione
opposta a quella secondo diritto - Disparita' di trattamento
sostanziale e processuale fra situazioni analoghe (in relazione al
valore della causa, alla competenza funzionale del tribunale in
materia di locazioni e lavoro subordinato, ed alla stipulazione del
contratto mediante moduli e formulari) - Violazione del principio
di ragionevolezza - Lesione del diritto di azione e del diritto di
difesa - Contrasto con il dovere dei giudici di applicare le norme
precostituite alle quali sono soggetti - Limitazione del principio
della ricorribilita' delle sentenze in Cassazione per violazione di
legge - Sottrazione alla Corte costituzionale del sindacato di
costituzionalita' sulle leggi applicate in quanto eque (e come tali
devolute al sindacato della Corte di cassazione) - Scostamento
della giurisdizione dalla sua funzione tipica - Incidenza
sull'affidamento del cittadino nella certezza giuridica.
- Codice di procedura civile, art. 113, comma secondo (come
modificato dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e poi
sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18,
convertito con modiche nella legge 7 aprile 2003, n. 63).
- Costituzione, artt. 3 (in relazione agli artt. 40, commi sesto e
settimo, 409 e 447-bis del codice di procedura civile), 24 ( in
relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 101, comma secondo,
111, comma settimo (in relazione all'art. 65, r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12), e 134.
(003C1192)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 19-11-2003)
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