N. 922
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 luglio 2003
Ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Safadi Abdelkrim
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Modifiche normative - Disciplina transitoria - Possibilita' per le
parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc.
pen., come modificato, anche nei processi penali in corso di
dibattimento, per reati gia' «patteggiabili» prima della novella,
nei quali l'imputato non aveva presentato richiesta - Sospensione
del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non
inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della
richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione
del processo dalla prima udienza utile anziche' dalla entrata in
vigore della legge - Violazione del principio di ragionevolezza -
Lesione del principio della ragionevole durata del processo.
- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1, comma 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(003C1194)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 19-11-2003)
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