N. 922 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2003

Ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Safadi Abdelkrim Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Possibilita' per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come modificato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, per reati gia' «patteggiabili» prima della novella, nei quali l'imputato non aveva presentato richiesta - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziche' dalla entrata in vigore della legge - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo. - Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1, comma 1 e 5, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3 e 111. (003C1194) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 19-11-2003)

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