N. 1109
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 6 ottobre 2003 dal giudice di pace di Asiago nel
procedimento civile vertente tra Rigoni Urbano e Polizia provinciale
di Vicenza
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la
cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore - Incidenza sui diritti
inviolabili dell'uomo - Contrasto con il principio di uguaglianza -
Irragionevole previsione di un deposito cautelare infruttifero di
importo addirittura superiore alla sanzione massima edittale -
Disparita' di trattamento in base alle condizioni economiche -
Limitazione del diritto di azione e difesa dei cittadini
(segnatamente di quelli meno abbienti).
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4 [comma 1-septies] del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche,
nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24 [commi primo, secondo e terzo].
(003C1334)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 31-12-2003)
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