N. 63 ORDINANZA 9 - 12 febbraio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato - Ipotesi in cui la parte civile non abbia accettato il rito - Preclusione, per la stessa parte civile, di richiedere la condanna alle spese relative all'azione civile, e, per il giudice, di provvedere sulle stesse in caso di condanna dell'imputato - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di agire in giudizio - Affermazione apodittica e immotivata della rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 24. (004C0201) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 18-2-2004)

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