N. 62
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 15 ottobre 2003 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Cazacu Viorel
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza -
Mancata considerazione dei presupposti previsti dagli artt. 380 e
381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva
- Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14,
comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 10, comma secondo, quest'ultimo in
relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito
direttissimo - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di
non luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) -
Lesione del diritto di difesa.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13,
comma 3-quater, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod.
proc. pen. art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(004C0219)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 10-3-2004)
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