Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Magistratura - Consiglio superiore della magistratura - Sezione
disciplinare - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione della
sentenza impugnata - Composizione soggettiva della Sezione -
Mancata previsione della integrazione del numero complessivo dei
componenti della Sezione - Lamentata lesione del principio di
eguaglianza, del diritto di difesa, del principio di imparzialita'
e di terzieta' del giudice - Sopravvenuta dichiarazione di
illegittimita' costituzionale di una delle norme censurate -
Necessita' di nuova valutazione della rilevanza della questione -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 24 marzo 1958, n. 195, artt. 4, 17 e 61.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(004C0275)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 10-3-2004)
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