N. 27
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
2 marzo 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 marzo 2004 (della Regione Marche)
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche riguardanti la
vigilanza sull'attivita' edilizia nel territorio regionale -
Prevista inapplicabilita' nel territorio regionale della normativa
statale sul condono edilizio, eccezion fatta per le disposizioni
concernenti l'oblazione penale - Ricorso dello Stato - Denunciata
lesione della potesta' legislativa statale in materia penale -
Diversificazione della legge penale a livello regionale e
conseguenti disuguaglianze nella stessa materia - Incidenza sulla
manovra finanziaria e di bilancio dello Stato, sulla «autonomia
finanziaria» e sulla garanzia di risorse dello Stato e degli enti a
finanza derivata, sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa e
sul rispetto del patto di stabilita' dell'Unione europea -
Compressione della competenza legislativa statale in materia di
«coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari» -
Violazione della competenza statale a determinare i principi in
materia di governo del territorio e di titoli abilitativi edilizi -
Non consentita adozione di legge regionale di mera «reazione» per
escludere l'applicabilita' in territorio regionale di disposizioni
statali appena prodotte - Possibile pregiudizio al principio di
unita' della Repubblica - Inconciliabilita' con la facolta' delle
Regioni di impugnare le leggi statali dinanzi alla Corte
costituzionale.
- Legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l), e
terzo, 119, 127, comma secondo, e 134.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale -
Impugnazione statale di legge della Regione Marche che impedisce ai
proprietari di immobili siti in territorio regionale di accedere
alla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi - Prospettato
pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti «a finanza
derivata» a conseguire gli introiti da «condono edilizio» previsti
nel bilancio statale - Ulteriore pregiudizio per l'ordinamento
giuridico della Repubblica - Istanza alla Corte costituzionale di
sospensione degli effetti della disposizione regionale impugnata.
- Legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4,
comma 6.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9, comma 4 [sostitutivo
dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87].
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l), e
terzo, 119, 127, comma secondo, e 134.
(004C0285)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 10-3-2004)
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