N. 212
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 7 gennaio 2004 dal giudice di pace di Udine nel
procedimento civile vertente tra Pitis Alessandro e Comune di Udine
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la
cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore - Contrasto con il
principio di eguaglianza - Reintroduzione del principio del solve
et repete - Disparita' di trattamento in danno dei cittadini meno
abbienti - Lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1°
agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(004C0368)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2004)
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