N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2004

Ordinanza emessa il 7 gennaio 2004 dal giudice di pace di Udine nel procedimento civile vertente tra Pitis Alessandro e Comune di Udine Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Contrasto con il principio di eguaglianza - Reintroduzione del principio del solve et repete - Disparita' di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti - Lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24. (004C0368) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2004)

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