N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 marzo 2004

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Emilia-Romagna per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio - Prevista adozione entro il 31 marzo 2004 di legge regionale recante nuove norme in materia di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia - Enunciazione dei relativi principi ispiratori - Obbligo per i Comuni di sospendere, fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale, ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in base all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 - Previsioni equivalenti ad un ordine di disapplicare la normativa statale sul condono edilizio, in attesa di futuri precetti legislativi della Regione - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento penale» - Diversificazione della legge penale a livello regionale e conseguenti disuguaglianze nella stessa materia - Incidenza sulla manovra finanziaria e di bilancio dello Stato, sulla «autonomia finanziaria» e sulla garanzia di risorse dello Stato e degli enti a finanza derivata, sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa e sul rispetto del patto di stabilita' dell'Unione europea - Compressione della competenza legislativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari» - Violazione della competenza statale a determinare i principi in materia di governo del territorio e di titoli abilitativi edilizi - Non consentita adozione di legge regionale di mera «reazione» per escludere l'applicabilita' in territorio regionale di disposizioni statali appena prodotte - Possibile pregiudizio al principio di unita' della Repubblica - Inconciliabilita' con la facolta' delle Regioni di impugnare le leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale. - Legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1. - Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, 119, 127, comma secondo, e 134. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Emilia-Romagna che impedisce ai proprietari di immobili siti in territorio regionale di accedere alla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi - Prospettato pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti "a finanza derivata" a conseguire gli introiti da «condono edilizio» previsti in bilancio statale - Ulteriore pregiudizio per l'ordinamento giuridico della Repubblica - Istanza alla Corte costituzionale di sospensione della vigenza della legge regionale impugnata. - Legge della regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1. - [Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9, comma 4, sostitutivo dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87]; Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, 119, 127, comma secondo, e 134. (004C0439) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2004)

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