N. 41
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
23 marzo 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Emilia-Romagna per la
salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio
- Prevista adozione entro il 31 marzo 2004 di legge regionale
recante nuove norme in materia di vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia - Enunciazione dei relativi principi
ispiratori - Obbligo per i Comuni di sospendere, fino all'entrata
in vigore della nuova legge regionale, ogni determinazione circa la
conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli
illeciti edilizi in base all'art. 32 del d.l. n. 269/2003 -
Previsioni equivalenti ad un ordine di disapplicare la normativa
statale sul condono edilizio, in attesa di futuri precetti
legislativi della Regione - Ricorso dello Stato - Denunciata
lesione della competenza esclusiva statale in materia di
«ordinamento penale» - Diversificazione della legge penale a
livello regionale e conseguenti disuguaglianze nella stessa materia
- Incidenza sulla manovra finanziaria e di bilancio dello Stato,
sulla «autonomia finanziaria» e sulla garanzia di risorse dello
Stato e degli enti a finanza derivata, sull'obbligo di copertura
delle leggi di spesa e sul rispetto del patto di stabilita'
dell'Unione europea - Compressione della competenza legislativa
statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e dei
sistemi tributari» - Violazione della competenza statale a
determinare i principi in materia di governo del territorio e di
titoli abilitativi edilizi - Non consentita adozione di legge
regionale di mera «reazione» per escludere l'applicabilita' in
territorio regionale di disposizioni statali appena prodotte -
Possibile pregiudizio al principio di unita' della Repubblica -
Inconciliabilita' con la facolta' delle Regioni di impugnare le
leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l), e
terzo, 119, 127, comma secondo, e 134.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Emilia-Romagna
che impedisce ai proprietari di immobili siti in territorio
regionale di accedere alla sanatoria straordinaria degli abusi
edilizi - Prospettato pregiudizio all'interesse dello Stato e degli
enti "a finanza derivata" a conseguire gli introiti da «condono
edilizio» previsti in bilancio statale - Ulteriore pregiudizio per
l'ordinamento giuridico della Repubblica - Istanza alla Corte
costituzionale di sospensione della vigenza della legge regionale
impugnata.
- Legge della regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1.
- [Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9, comma 4, sostitutivo
dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87]; Costituzione,
artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, 119,
127, comma secondo, e 134.
(004C0439)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2004)
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