Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle
operazioni - Mancata previsione della immediata verifica da parte
del giudice, in sede di convalida del decreto del pubblico
ministero che dispone le intercettazioni in via d'urgenza, ovvero
di prima proroga dell'autorizzazione gia' data, della motivazione
del provvedimento che dispone il compimento delle operazioni
mediante impianti esterni alla procura della Repubblica - Asserita
violazione del principio del «buon governo» dell'amministrazione
della giustizia nonche' del sistema delle garanzie costituzionali
per la limitazione della liberta' e della segretezza delle
comunicazioni - Richiesta di manipolazione marcatamente creativa
del vigente sistema processuale, peraltro palesemente inadeguata
rispetto all'obiettivo invocato - Appartenenza della soluzione
all'ambito di una ragionevole discrezionalita' legislativa - Limiti
di conferenza, inoltre, del parametro evocato - Manifesta
infondatezza.
- Cod. proc. pen., art. 268, comma 3.
- Costituzione, artt. 15, secondo comma, e 97.
(004C0958)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 4-8-2004)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.