N. 275 ORDINANZA 13 - 27 luglio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Mancata previsione della immediata verifica da parte del giudice, in sede di convalida del decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni in via d'urgenza, ovvero di prima proroga dell'autorizzazione gia' data, della motivazione del provvedimento che dispone il compimento delle operazioni mediante impianti esterni alla procura della Repubblica - Asserita violazione del principio del «buon governo» dell'amministrazione della giustizia nonche' del sistema delle garanzie costituzionali per la limitazione della liberta' e della segretezza delle comunicazioni - Richiesta di manipolazione marcatamente creativa del vigente sistema processuale, peraltro palesemente inadeguata rispetto all'obiettivo invocato - Appartenenza della soluzione all'ambito di una ragionevole discrezionalita' legislativa - Limiti di conferenza, inoltre, del parametro evocato - Manifesta infondatezza. - Cod. proc. pen., art. 268, comma 3. - Costituzione, artt. 15, secondo comma, e 97. (004C0958) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 4-8-2004)

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