N. 281 SENTENZA 13 - 28 luglio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione gia' spettante, tanto di legittimita' che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asserita pacifica spettanza della controversia di cui al giudizio a quo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Non rilevanza della questione - Inammissibilita'. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g). Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione gia' spettante, tanto di legittimita' che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asserita applicabilita' della disposizione denunciata alla controversia di cui al giudizio a quo - Improponibilita' della domanda in relazione alla quale si porrebbe la questione di giurisdizione - Inammissibilita'. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g). Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione gia' spettante, tanto di legittimita' che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Asserita applicabilita' della disposizione denunciata alla controversia di cui al giudizio a quo - Proposizione del giudizio a quo nella vigenza della disposizione denunciata per come sostituita - Inammissibilita'. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g). Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Controversie in materia di edilizia e urbanistica - Devoluzione al giudice amministrativo dell'intera materia e non mera estensione dell'ambito della giurisdizione gia' spettante, tanto di legittimita' che esclusiva, alle controversie inerenti i diritti patrimoniali consequenziali - Istituzione di nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Esorbitanza dai limiti della legge di delega - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g). (004C0964) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 4-8-2004)

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