N. 282 SENTENZA 13 - 28 luglio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Questione sollevata dal rimettente dopo la emanazione di sentenze parziali - Eccezione di inammissibilita' per asserito esaurimento del potere decisorio - Reiezione. Questione riproposta, a seguito di restituzione degli atti, in riferimento al vecchio testo dell'art. 117 della Costituzione - Eccezione di inammissibilita' circa la correttezza del parametro evocato - Attinenza al merito - Reiezione. Questione di costituzionalita' - Asserita mancanza di motivazione dei profili di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilita' - Reiezione. - Costituzione, artt. 2, 18, 41, 42 e 43. Regione - Potesta' legislativa regionale - Divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati - Limite, per il legislatore regionale, invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117. Regione Emilia-Romagna - Consorzi di bonifica - Soppressione degli enti, anche di natura privata, operanti nel settore della bonifica - Trasferimento ai nuovi consorzi di bonifica dei compiti e delle funzioni nonche' dei rapporti giuridici ed amministrativi degli enti soppressi - Conseguente successione anche nella titolarita' dei beni posseduti da organismi privati, in assenza di procedure espropriative e relativa corresponsione di indennizzi - Violazione delle regole fondamentali del diritto privato nonche' dei principi costituzionali di autonomia e salvaguardia della proprieta' privata e della liberta' di associazione - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. - Legge Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16, art. 4. - Costituzione, artt. 2, 18, 41, 42, 43 e 117. (004C0965) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 4-8-2004)

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