N. 287 SENTENZA 13 - 28 luglio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Questione di legittimita' costituzionale - Omogeneita' di materia - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni per altre questioni proposte con il medesimo ricorso. Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni contenute nella legge di conversione di un decreto-legge - Eccezione di inammissibilita' per tardivita' delle censure rivolte a disposizioni gia' contenute nel decreto-legge - Reiezione. Questione di legittimita' costituzionale - Questione rinviata, su accordo delle parti, all'udienza pubblica del 6 luglio 2004 - Trattazione congiunta, per connessione, con quella relativa ad altra disposizione, oggetto di separata impugnazione da parte della stessa regione e gia' fissata alla suddetta udienza (ordinanza della Corte costituzionale del 10 giugno 2004). - D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, comma 6, e, in parte comma 7, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Maternita' ed infanzia - Interventi a favore della famiglia - Concessione di un assegno di mille euro per ogni secondo figlio nato o adottato fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nonche' incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita disparita' di trattamento per l'esclusione del beneficio per le famiglie di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia - Violazione non incidente, direttamente o indirettamente, sulle competenze costituzionalmente assegnate alla Regione - Inammissibilita' della questione. - D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, commi da 1 a 5, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. - Costituzione, art. 3. Maternita' ed infanzia - Interventi a favore della famiglia - Concessione di un assegno di mille euro per ogni secondo figlio nato o adottato fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nonche' incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita invasione della competenza regionale «residuale» in materia di «servizi sociali» e denunciata incompatibilita' con il sistema di finanziamento delle autonomie regionali e locali - Riconducibilita' della provvidenza in questione alla competenza statale in materia di «previdenza sociale» - Non fondatezza della questione. - D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, commi da 1 a 5, e, in parte, comma 7, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. - Costituzione, artt. 117 e 119. (004C0970) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 4-8-2004)

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