Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Questione di legittimita' costituzionale - Omogeneita' di materia -
Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni per altre
questioni proposte con il medesimo ricorso.
Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni contenute nella
legge di conversione di un decreto-legge - Eccezione di
inammissibilita' per tardivita' delle censure rivolte a
disposizioni gia' contenute nel decreto-legge - Reiezione.
Questione di legittimita' costituzionale - Questione rinviata, su
accordo delle parti, all'udienza pubblica del 6 luglio 2004 -
Trattazione congiunta, per connessione, con quella relativa ad
altra disposizione, oggetto di separata impugnazione da parte della
stessa regione e gia' fissata alla suddetta udienza (ordinanza
della Corte costituzionale del 10 giugno 2004).
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, comma 6, e, in parte
comma 7, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326.
Maternita' ed infanzia - Interventi a favore della famiglia -
Concessione di un assegno di mille euro per ogni secondo figlio
nato o adottato fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nonche'
incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali - Ricorso
della Regione Emilia-Romagna - Asserita disparita' di trattamento
per l'esclusione del beneficio per le famiglie di cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia - Violazione
non incidente, direttamente o indirettamente, sulle competenze
costituzionalmente assegnate alla Regione - Inammissibilita' della
questione.
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, commi da 1 a 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326.
- Costituzione, art. 3.
Maternita' ed infanzia - Interventi a favore della famiglia -
Concessione di un assegno di mille euro per ogni secondo figlio
nato o adottato fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nonche'
incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali - Ricorso
della Regione Emilia-Romagna - Asserita invasione della competenza
regionale «residuale» in materia di «servizi sociali» e denunciata
incompatibilita' con il sistema di finanziamento delle autonomie
regionali e locali - Riconducibilita' della provvidenza in
questione alla competenza statale in materia di «previdenza
sociale» - Non fondatezza della questione.
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, commi da 1 a 5, e, in
parte, comma 7, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
(004C0970)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 4-8-2004)
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