N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 settembre 2004

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 settembre 2004 (del consigliere regionale di minoranza dell'Umbria Carlo Ripa di Meana) Statuto regionale - Testo approvato in seconda deliberazione dal Consiglio regionale - Impugnazione davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione a ricorrere del consigliere regionale dissenziente - Mancata previsione - Invito alla Corte a dichiarare, ove occorra, l'illegittimita' costituzionale dell'omissione normativa. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, come modificato dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, ultima parte. Statuto regionale - Statuto della Regione Umbria - Approvazione in seconda deliberazione con modifiche parziali qualificate dal Consiglio regionale come «correzioni formali» - Ricorso alla Corte costituzionale proposto da un consigliere regionale dissenziente - Denunciato difetto di conformita' della seconda deliberazione alla prima (relativamente al testo della sola disposizione statutaria riguardante famiglia e forme di convivenza) - Violazione del principio costituzionale della c.d. «doppia conforme» delibera - Richiesta di dichiarare l'illegittimita' costituzionale, ovvero la nullita' o l'inesistenza dello Statuto cosi' come approvato. - Statuto della Regione Umbria approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 2 aprile e del 29 luglio 2004, intero testo. - Costituzione, art. 123, comma secondo. In subordine: Statuto regionale - Statuto della Regione Umbria - Disposizioni sulla incompatibilita' del consigliere regionale nominato membro della Giunta - Previsto subingresso nella carica consiliare del primo dei candidati non eletti nella stessa lista, fino a quando il consigliere nominato assessore mantenga tale carica - Ricorso alla Corte costituzionale proposto da un consigliere regionale dissenziente - Denunciata introduzione di una figura di consigliere supplente o subentrante non prevista dalle norme costituzionali e discriminata rispetto ai consiglieri ordinari - Violazione del divieto di mandato imperativo e delle garanzie di insindacabilita' e inamovibilita' per i consiglieri «supplenti» - Contrasto con la configurazione costituzionale del Consiglio regionale e con i principi fondamentali delle leggi della Repubblica in tema di incompatibilita' - Lesione del principio rappresentativo e democratico. - Statuto della Regione Umbria approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 2 aprile e del 29 luglio 2004, art. 66. - Costituzione, artt. 3, 121, 122, 123 e 67. In subordine: Statuto regionale - Statuto della Regione Umbria - Prevista tutela di forme di convivenza non basate sul matrimonio - Ricorso alla Corte costituzionale proposto da consigliere regionale dissenziente - Denunciata violazione del riconoscimento dei diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio - Equiparazione delle coppie (anche omosessuali) e delle famiglie di fatto alle famiglie di diritto - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento dello stato civile. - Statuto della Regione Umbria approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 2 aprile e del 29 luglio 2004, art. 9. - Costituzione, artt. 29 (30 e 31) e 117, comma secondo, lett. i). (004C1078) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 13-10-2004)

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