N. 90
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
20 settembre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 settembre 2004 (del consigliere regionale di
minoranza dell'Umbria Carlo Ripa di Meana)
Statuto regionale - Testo approvato in seconda deliberazione dal
Consiglio regionale - Impugnazione davanti alla Corte
costituzionale - Legittimazione a ricorrere del consigliere
regionale dissenziente - Mancata previsione - Invito alla Corte a
dichiarare, ove occorra, l'illegittimita' costituzionale
dell'omissione normativa.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, come modificato dall'art. 9
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, ultima parte.
Statuto regionale - Statuto della Regione Umbria - Approvazione in
seconda deliberazione con modifiche parziali qualificate dal
Consiglio regionale come «correzioni formali» - Ricorso alla Corte
costituzionale proposto da un consigliere regionale dissenziente -
Denunciato difetto di conformita' della seconda deliberazione alla
prima (relativamente al testo della sola disposizione statutaria
riguardante famiglia e forme di convivenza) - Violazione del
principio costituzionale della c.d. «doppia conforme» delibera -
Richiesta di dichiarare l'illegittimita' costituzionale, ovvero la
nullita' o l'inesistenza dello Statuto cosi' come approvato.
- Statuto della Regione Umbria approvato dal Consiglio regionale
nelle sedute del 2 aprile e del 29 luglio 2004, intero testo.
- Costituzione, art. 123, comma secondo.
In subordine: Statuto regionale - Statuto della Regione Umbria -
Disposizioni sulla incompatibilita' del consigliere regionale
nominato membro della Giunta - Previsto subingresso nella carica
consiliare del primo dei candidati non eletti nella stessa lista,
fino a quando il consigliere nominato assessore mantenga tale
carica - Ricorso alla Corte costituzionale proposto da un
consigliere regionale dissenziente - Denunciata introduzione di una
figura di consigliere supplente o subentrante non prevista dalle
norme costituzionali e discriminata rispetto ai consiglieri
ordinari - Violazione del divieto di mandato imperativo e delle
garanzie di insindacabilita' e inamovibilita' per i consiglieri
«supplenti» - Contrasto con la configurazione costituzionale del
Consiglio regionale e con i principi fondamentali delle leggi della
Repubblica in tema di incompatibilita' - Lesione del principio
rappresentativo e democratico.
- Statuto della Regione Umbria approvato dal Consiglio regionale
nelle sedute del 2 aprile e del 29 luglio 2004, art. 66.
- Costituzione, artt. 3, 121, 122, 123 e 67.
In subordine: Statuto regionale - Statuto della Regione Umbria -
Prevista tutela di forme di convivenza non basate sul matrimonio -
Ricorso alla Corte costituzionale proposto da consigliere regionale
dissenziente - Denunciata violazione del riconoscimento dei diritti
della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio -
Equiparazione delle coppie (anche omosessuali) e delle famiglie di
fatto alle famiglie di diritto - Invasione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento dello
stato civile.
- Statuto della Regione Umbria approvato dal Consiglio regionale
nelle sedute del 2 aprile e del 29 luglio 2004, art. 9.
- Costituzione, artt. 29 (30 e 31) e 117, comma secondo, lett. i).
(004C1078)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 13-10-2004)
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