N. 320 SENTENZA 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso regionale - Prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Trasferimenti erariali di parte corrente alle Regioni - Procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, successiva confluenza in un fondo unico, determinazione di criteri di riparto ad opera di d.P.C.m. - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciato eccesso dei poteri legislativi statali in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», lesione dell'autonomia finanziaria - Disciplina transitoria per una parziale razionalizzazione - Non fondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 1. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Fondo di offerta turistica - Criteri di riparto da parte di organi statali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale e della autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 2. - Costituzione, artt. 117 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Ripartizione fra le Regioni di un fondo corrispondente alla perdita del gettito per la riduzione dell'accisa sulla benzina - Coinvolgimento solo consultivo della Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa e della autonomia finanziaria delle Regioni - Avvenuta attuazione della disposizione censurata con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni - Cessazione della materia del contendere. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 5. - Costituzione, artt. 117 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento - Nullita' degli atti e dei contratti in violazione del divieto e sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale e particolarmente della potesta' residuale in tema di ordinamento del proprio personale - Non fondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 15. - Costituzione, art. 117. Asili nido nei luoghi di lavoro - Deducibilita' di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto - Ritenuta lesione della potesta' normativa delle Regioni - Irrilevanza della censura in carenza di specifica argomentazione - Inammissibilita' . - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91, comma 6. - Costituzione, art. 117. Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Asili nido nei luoghi di lavoro - Fondo ministeriale per il finanziamento dei datori di lavoro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto - Lesione della competenza legislativa regionale nelle materie dell'istruzione e della tutela del lavoro, introduzione di un fondo settoriale in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimita' costituzionale. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5. - Costituzione, artt. 117 e 119. (004C1207) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 10-11-2004)

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