N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 novembre 2004

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Rapporti con l'Unione europea - Potere della Regione di concorrere alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e di provvedere alla loro attuazione, nonche' all'attuazione ed esecuzione degli accordi comunitari - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato omesso riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato - Violazione della relativa previsione costituzionale. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 4, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma quinto. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Sistema di elezione degli organi regionali - Previsione secondo cui la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunita' per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva della materia elettorale alla «legge» regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 14, comma 2. - Costituzione, art. 122, primo comma. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Presidente del Consiglio regionale - Potere di accertare i presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'art. 126, comma terzo, Cost., e dallo Statuto, e di promuovere il conseguente decreto del Presidente della Repubblica - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale che richiede l'intervento provvedimentale del Capo dello Stato nelle sole ipotesi di scioglimento ex art. 126, primo comma, Cost. (atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale) - Attribuzione di una nuova funzione al Presidente della Repubblica ad opera di fonte regionale - Invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di «organi dello Stato» - Incongruo riferimento a cause di scioglimento automatico indicate dallo Statuto ma non dalla Costituzione (incompatibili con la scelta dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta). - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 20, comma 2, lett. b). - Costituzione, artt. 87, 88, 117, comma secondo, lett. f), e 126, commi primo e terzo. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Programma di Governo - Presentazione da parte del Presidente della Giunta entro dieci giorni dal giuramento, necessaria approvazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, decadenza automatica del Presidente della Giunta e scioglimento del Consiglio in caso di mancata approvazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata introduzione di una causa di scioglimento automatico del Consiglio regionale non prevista dalla Costituzione - Incoerenza rispetto alla scelta istituzionale dell'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo - Irragionevolezza e contraddittorieta' del rapporto tra quest'ultimo e il Consiglio regionale - Sostanziale vanificazione dell'investitura diretta del Presidente della Giunta, con conseguente limitazione della sovranita' popolare - Lesione dei canoni di coerenza e ragionevolezza. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 39, comma 3. - Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Relazione sullo stato di attuazione del programma di Governo - Obbligatoria presentazione da parte del Presidente della Giunta trascorsi due anni dall'insediamento - Decadenza dello stesso Presidente e scioglimento del Consiglio regionale in caso di voto negativo sulla relazione espresso dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata incoerente limitazione dei poteri del Presidente della Giunta - Contrasto con le previsioni costituzionali connesse all'elezione del vertice dell'esecutivo a suffragio universale e diretto. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 40, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 122, 123 e 126. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Vice Presidente della Giunta - Sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata omessa specificazione che l'impedimento deve essere meramente temporaneo - Formulazione suscettibile, per la sua indeterminatezza ed equivocita', di consentire la surrogazione del Vice Presidente anche in caso di impedimento permanente del Presidente - Contrasto con la previsione costituzionale che impone nel caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 41, comma 2. - Costituzione, art. 126, comma terzo. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale - Necessita' che sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato innalzamento del quorum (pari a un quinto) costituzionalmente stabilito - Rafforzamento indebito della posizione del Presidente della Giunta rispetto alle opposizioni consiliari. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 43, comma 2. - Costituzione, art. 126, comma secondo. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Regolamenti regionali - Potere della Giunta regionale di approvare regolamenti di delegificazione (in base a legge regionale di autorizzazione recante le norme generali regolatrici della materia) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva relativa di legge regionale rinvenibile nelle materie di competenza concorrente o residuale - Inconfigurabilita', in base al dettato costituzionale, di regolamenti regionali di tipo diverso da quelli di attuazione e/o esecuzione - Infungibilita' del potere regolamentare regionale rispetto a quello legislativo (tanto piu' nei rapporti tra Stato e Regioni ed ai fini dell'abrogazione della legislazione statale ancora vigente nelle materie di competenza regionale) - Lesione del principio di legalita' costituzionale - Possibilita' di differenziazioni incidenti sulla tutela giurisdizionale e sull'omogeneita' nel controllo di legittimita' costituzionale (in rapporto al diverso valore delle fonti che regolano nelle varie Regioni le stesse materie). - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 50, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto, 121 e 134. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni della Consulta statutaria - Parere sulla conformita' dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata illegittimita' consequenziale. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 76, comma 1, lett. b). - Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto, 121 e 134. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Autonomie locali - Potere della Regione di istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall'art. 114 Cost. - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma costituzionale che tassativamente definisce e qualifica le autonomie territoriali. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 64. - Costituzione, art. 114. (004C1274) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 1-12-2004)

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