N. 105
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
10 novembre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Rapporti con
l'Unione europea - Potere della Regione di concorrere alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
di provvedere alla loro attuazione, nonche' all'attuazione ed
esecuzione degli accordi comunitari - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciato omesso riferimento al necessario rispetto
delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato -
Violazione della relativa previsione costituzionale.
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma quinto.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Sistema di
elezione degli organi regionali - Previsione secondo cui la legge
elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di
tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione
residente e le pari opportunita' per uomini e donne nell'accesso
alle cariche elettive - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciato contrasto con la riserva della materia elettorale alla
«legge» regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione statale.
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 14, comma 2.
- Costituzione, art. 122, primo comma.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del
Presidente del Consiglio regionale - Potere di accertare i
presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati
dall'art. 126, comma terzo, Cost., e dallo Statuto, e di promuovere
il conseguente decreto del Presidente della Repubblica - Ricorso
del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la
previsione costituzionale che richiede l'intervento provvedimentale
del Capo dello Stato nelle sole ipotesi di scioglimento ex
art. 126, primo comma, Cost. (atti contrari alla Costituzione,
gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale) -
Attribuzione di una nuova funzione al Presidente della Repubblica
ad opera di fonte regionale - Invasione della potesta' legislativa
statale esclusiva in materia di «organi dello Stato» - Incongruo
riferimento a cause di scioglimento automatico indicate dallo
Statuto ma non dalla Costituzione (incompatibili con la scelta
dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della
Giunta).
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 20, comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 87, 88, 117, comma secondo, lett. f), e 126,
commi primo e terzo.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Programma di
Governo - Presentazione da parte del Presidente della Giunta entro
dieci giorni dal giuramento, necessaria approvazione da parte del
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti,
decadenza automatica del Presidente della Giunta e scioglimento del
Consiglio in caso di mancata approvazione - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denunciata introduzione di una causa di
scioglimento automatico del Consiglio regionale non prevista dalla
Costituzione - Incoerenza rispetto alla scelta istituzionale
dell'elezione a suffragio universale e diretto del vertice
dell'esecutivo - Irragionevolezza e contraddittorieta' del rapporto
tra quest'ultimo e il Consiglio regionale - Sostanziale
vanificazione dell'investitura diretta del Presidente della Giunta,
con conseguente limitazione della sovranita' popolare - Lesione dei
canoni di coerenza e ragionevolezza.
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 39, comma 3.
- Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Relazione sullo
stato di attuazione del programma di Governo - Obbligatoria
presentazione da parte del Presidente della Giunta trascorsi due
anni dall'insediamento - Decadenza dello stesso Presidente e
scioglimento del Consiglio regionale in caso di voto negativo sulla
relazione espresso dal Consiglio a maggioranza assoluta dei
componenti - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata
incoerente limitazione dei poteri del Presidente della Giunta -
Contrasto con le previsioni costituzionali connesse all'elezione
del vertice dell'esecutivo a suffragio universale e diretto.
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 40, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 122, 123 e 126.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Vice
Presidente della Giunta - Sostituzione del Presidente in caso di
assenza o impedimento - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciata omessa specificazione che l'impedimento deve essere
meramente temporaneo - Formulazione suscettibile, per la sua
indeterminatezza ed equivocita', di consentire la surrogazione del
Vice Presidente anche in caso di impedimento permanente del
Presidente - Contrasto con la previsione costituzionale che impone
nel caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale.
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 41, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma terzo.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Mozione motivata
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale -
Necessita' che sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti
del Consiglio regionale - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciato innalzamento del quorum (pari a un quinto)
costituzionalmente stabilito - Rafforzamento indebito della
posizione del Presidente della Giunta rispetto alle opposizioni
consiliari.
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 43, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma secondo.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Regolamenti
regionali - Potere della Giunta regionale di approvare regolamenti
di delegificazione (in base a legge regionale di autorizzazione
recante le norme generali regolatrici della materia) - Ricorso del
Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva
relativa di legge regionale rinvenibile nelle materie di competenza
concorrente o residuale - Inconfigurabilita', in base al dettato
costituzionale, di regolamenti regionali di tipo diverso da quelli
di attuazione e/o esecuzione - Infungibilita' del potere
regolamentare regionale rispetto a quello legislativo (tanto piu'
nei rapporti tra Stato e Regioni ed ai fini dell'abrogazione della
legislazione statale ancora vigente nelle materie di competenza
regionale) - Lesione del principio di legalita' costituzionale -
Possibilita' di differenziazioni incidenti sulla tutela
giurisdizionale e sull'omogeneita' nel controllo di legittimita'
costituzionale (in rapporto al diverso valore delle fonti che
regolano nelle varie Regioni le stesse materie).
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 50, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto,
121 e 134.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni della
Consulta statutaria - Parere sulla conformita' dei regolamenti di
delegificazione alla legge regionale di autorizzazione - Ricorso
del Governo della Repubblica - Denunciata illegittimita'
consequenziale.
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 76, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto,
121 e 134.
Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Autonomie locali
- Potere della Regione di istituire e disciplinare enti locali non
previsti direttamente dall'art. 114 Cost. - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma costituzionale
che tassativamente definisce e qualifica le autonomie territoriali.
- Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il
27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004,
art. 64.
- Costituzione, art. 114.
(004C1274)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 1-12-2004)
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