N. 968 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2004

Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Codogno nel procedimento civile vertente tra Rizzi Emanuela contro Polizia locale di Maleo Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva in contrasto con il principio di personalita' della sanzione amministrativa e enunciato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 e con il sistema sanzionatorio del codice della strada - Irragionevolezza sotto piu' profili - Disparita' di trattamento fra titolari di patente (a seconda che siano o meno intestatari di veicoli) e fra proprietari di veicoli (a seconda che siano titolari o meno di patente) - Indeterminatezza della sanzione applicabile alla mancata comunicazione (variabile in rapporto all'infrazione commessa dal trasgressore) - Contrasto con le regole nemo tenetur se detegere e neminem laedere. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2. - Costituzione, art. 3. (004C1307) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 15-12-2004)

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