N. 968
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 maggio 2004
Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Codogno nel
procedimento civile vertente tra Rizzi Emanuela contro Polizia locale
di Maleo
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti -
Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non
comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata
introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva in
contrasto con il principio di personalita' della sanzione
amministrativa e enunciato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 e
con il sistema sanzionatorio del codice della strada -
Irragionevolezza sotto piu' profili - Disparita' di trattamento fra
titolari di patente (a seconda che siano o meno intestatari di
veicoli) e fra proprietari di veicoli (a seconda che siano titolari
o meno di patente) - Indeterminatezza della sanzione applicabile
alla mancata comunicazione (variabile in rapporto all'infrazione
commessa dal trasgressore) - Contrasto con le regole nemo tenetur
se detegere e neminem laedere.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
comma 2.
- Costituzione, art. 3.
(004C1307)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 15-12-2004)
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