N. 114
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
23 dicembre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Divieto di sanatoria per i nuovi manufatti
edilizi realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al
31 maggio [recte: marzo] 2003 - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata violazione di principio fondamentale
(sanabilita' delle nuove costruzioni residenziali entro determinati
limiti volumetrici) posto dal legislatore statale - Esorbitanza
dalla competenza regionale in materia di «governo del territorio» -
Lesione di competenze statali esclusive (in materia di rapporti con
l'Unione europea, «moneta», «sistema tributario e contabile dello
Stato», «ordinamento civile e penale») - Incidenza sulla funzione
di coordinamento della finanza pubblica, sul gettito finanziario
del condono e sulla connessa copertura di spese pubbliche e minori
entrate - Violazione del principio di eguaglianza.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33,
comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lett.
a), e), l), e terzo, e 119, comma secondo; d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, art. 32, comma 25.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Fissazione di limiti volumetrici per la
sanabilita' di ampliamenti e sopraelevazioni effettuati in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti
al 31 maggio [recte: marzo] 2003 - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata irrazionale ed eccessiva restrizione dei
limiti previsti dalla legislazione statale - Violazione di principi
fondamentali in materia di «governo del territorio» - Lesione di
competenze statali esclusive, nonche' della funzione di
coordinamento della finanza pubblica.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33,
commi 2 e 3 (eccettuata in quest'ultimo la lettera c).
- (Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lett.
a), e), l), e terzo, e 119, comma secondo; d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, art. 32, comma 25).
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Sanabilita' di ampliamenti e interventi di
manutenzione effettuati in contrasto con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti al 31 maggio [recte: marzo] 2003 -
Condizione - Conformita' alla legislazione urbanistica - Ricorso
del Governo della Repubblica - Denunciata possibilita' che
un'interpretazione ampia della locuzione precluda la sanabilita' di
qualsiasi, anche minore, abuso.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33,
comma 3, e 34, comma 2.
- (Costituzione, artt. 3, primo comma, 81, 117, commi secondo, lett.
a), e), l), e terzo, e 119, comma secondo).
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Sanatoria di ampliamenti di edifici
produttivi, agricoli, direzionali, commerciali, ricettivi e
ricreativi - Effetti - Obbligo di mantenimento per venti anni della
originaria destinazione d'uso non abitativa - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denunciata lesione dell'autonomia degli enti
locali - Contrasto con la garanzia costituzionale della proprieta'.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 33,
comma 4.
- Costituzione, art. 42 (artt. 3, primo comma, 81, 117, commi
secondo, lett. a), e), l), e terzo, e 119, comma secondo).
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Sanabilita' di interventi di
ristrutturazione edilizia - Previsione di condizioni e limiti senza
distinzione fra ristrutturazioni per le quali e' necessario
permesso di costruire e ristrutturazioni a volumetria e superficie
lorda invariata - Necessaria conformita' alla legislazione
urbanistica e divieto di aumento delle unita' immobiliari (fatto
salvo il recupero di sottotetti) - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata violazione dei principi della legislazione
statale in materia di «governo del territorio» - Introduzione di
condizioni ingiustificate ed ostruzionistiche.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 34,
commi 1 e 2, eccettuate in quest'ultimo le lett. b), c), d) ed e).
- (Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, 81, 117, commi secondo,
lett. a), e), l), e terzo, e 119, comma secondo).
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Esclusione della sanatoria per interventi
ed opere realizzati utilizzando finanziamenti pubblici e per quelli
realizzati su unita' abitative oggetto di precedenti sanatorie -
Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del
principio di eguaglianza e della garanzia costituzionale della
proprieta' - Discriminazione fra proprietari di edifici, nonche'
fra autori di illeciti edilizi.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 32,
comma 1, lett. a) e b).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 42, 117 e 119.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Previsione di una sanatoria ope legis
gratuita per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della
legge 10/1977 in difformita' dal titolo edilizio originario -
Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata non
riconducibilita' della norma regionale ai principi fondamentali
posti dallo Stato - Esorbitanza dalla potesta' legislativa
concorrente delle Regioni in materia di «governo del territorio» -
Contrasto con le esigenze della finanza pubblica - Discriminazione
fra proprietari.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 26,
comma 4.
- Costituzione, art. 3, primo comma (artt. 117 e 119).
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario - Norme della
Regione Emilia-Romagna - Previsione di sanzioni disciplinari ed
eventualmente penali a carico del professionista abilitato che
renda asseverazioni non veritiere - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata invasione della competenza statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale» e della
competenza concorrente in materia di «professioni».
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, art. 29,
comma 4 [recte: 2], e, in quanto ivi richiamato, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo.
(004C1466)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 26-1-2005)
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