N. 36 SENTENZA 12 - 27 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi regionali - Impugnazione di disposizioni legislative sostanzialmente omogenee e censurate in riferimento agli stessi parametri e sotto profili coincidenti - Riunione dei giudizi - Restanti questioni di legittimita' costituzionale riservate a separate pronunce. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono tenute le Regioni ai fini dell'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 - Asserita violazione dell'autonomia regionale a causa dello «squilibrio strutturale» tra risorse finanziarie ed obbligazioni di spesa delle Regioni - Esclusione - Carattere incentivante, da parte della disposizione censurata, del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del miglioramento del livello di assistenza - Non fondatezza della questione. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 4. - Costituzione, art. 119, quarto comma. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono tenute le Regioni ai fini dell'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 - Previsione della decadenza automatica dei direttori generali in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere - Asserita «soggettiva privazione del lavoro nell'amministrazione» e previsione di una misura sanzionatoria incompatibile con il buon andamento dell'amministrazione - Evocazione di parametri costituzionali non riguardanti (direttamente o indirettamente) la tutela della sfera di autonomia regionale - Inammissibilita' della questione. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 4, lettera d). - Costituzione, artt. 4, 51 e 97. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono tenute le Regioni ai fini dell'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 - Svolgimento continuativo, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici fino alla copertura del sevizio per i sette giorni della settimana e previsione della decadenza automatica dei direttori generali in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere - Asserita violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Esclusione - Prefissione nelle disposizioni censurate, rispettivamente, di un principio in termini di risultato e di un principio che sollecita le Regioni a configurare un trattamento sanzionatorio per i direttori generali - Non fondatezza delle questioni. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 4, lettere c) e d). - Costituzione, artt. 117 e 119. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Organizzazione e finanziamento di congressi, convegni e riunioni da parte delle imprese farmaceutiche autorizzate all'immissione in commercio di medicinali - Riduzione al 50 per cento, eccezion fatta per gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Asserito contrasto con l'autonomia privata e di iniziativa economica delle imprese farmaceutiche - Evocazione di parametri costituzionali non riguardanti la sfera di attribuzioni regionali - Inammissibilita' della questione. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 19. - Costituzione, art. 41. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Organizzazione e finanziamento di congressi, convegni e riunioni da parte delle imprese farmaceutiche autorizzate all'immissione in commercio di medicinali - Riduzione al 50 per cento, eccezion fatta per gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa del sevizio sanitario - Esclusione - Censura rivolta ad una norma contenente un principio di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale - Non fondatezza della questione. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 19. - Costituzione, art. 117. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica - Mancata previsione dell'intesa con le regioni ai fini delle scelte relative alla localizzazione e alle attivita' - Asserita violazione di competenze regionali - Rinuncia, in sede di trattazione orale, al motivo del ricorso prospettato dalla regione ricorrente - Inammissibilita' della questione per difetto di interesse. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 21. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2004 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria - Ricorso regionale riproduttivo di censure gia' formulate nei confronti dell'art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002 - Riferibilita' alle questioni sollevate delle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di infondatezza. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 32. - Costituzione, artt. 4, 51, 97, 117 e 119. (005C0112) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)

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