N. 127 ORDINANZA 21 - 25 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Lombardia - Ambiente - Impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione - Installazione - Limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprieta' di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari - Denunciato contrasto con la riserva allo Stato della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con i principi della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, con i principi fondamentali della legislazione statale, disparita' di trattamento, mancata ponderazione di interessi costituzionalmente rilevanti, lesione della liberta' di manifestazione del pensiero, della liberta' di comunicazione, della liberta' di svolgimento dell'iniziativa economica, del diritto al lavoro, della liberta' di circolazione di informazioni - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita' della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, art. 4, comma 8, come sostituito dall'art. 3, comma 12, lettera a), della legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4. - Costituzione, artt. 3, 15, 21, 41, 117 secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 120. (005C0404) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 30-3-2005)

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