Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione Lombardia - Ambiente - Impianti per le telecomunicazioni e
per la radiotelevisione - Installazione - Limite inderogabile di 75
metri di distanza dal perimetro di proprieta' di asili, edifici
scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali,
carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per
anziani, orfanotrofi e strutture similari - Denunciato contrasto
con la riserva allo Stato della potesta' legislativa esclusiva in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con i principi
della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della
salute, con i principi fondamentali della legislazione statale,
disparita' di trattamento, mancata ponderazione di interessi
costituzionalmente rilevanti, lesione della liberta' di
manifestazione del pensiero, della liberta' di comunicazione, della
liberta' di svolgimento dell'iniziativa economica, del diritto al
lavoro, della liberta' di circolazione di informazioni -
Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita' della norma
censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, art. 4, comma 8,
come sostituito dall'art. 3, comma 12, lettera a), della legge
Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 15, 21, 41, 117 secondo comma, lettera s), e
terzo comma, e 120.
(005C0404)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 30-3-2005)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.