N. 130 ORDINANZA 21 - 25 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Giudizio di opposizione a sanzioni amministrative - Spese processuali - Condanna della pubblica amministrazione soccombente - Mancata previsione - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza e del principio della condizione di parita' delle parti nel processo - Omessa considerazione della possibilita' di dare alla norma censurata un'interpretazione conforme ai principi costituzionali evocati - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma undicesimo, richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo. (005C0407) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 30-3-2005)

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