N. 132 ORDINANZA 21 - 25 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Appello avverso sentenza non definitiva - Ordinanza di sospensione dell'ulteriore istruttoria, sino alla definizione del giudizio di appello - Potere del giudice istruttore di emettere il provvedimento su istanza concorde delle parti, anziche' su istanza della sola parte interessata - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. - Codice di procedura civile, art. 279, quarto comma. - Costituzione, art. 3. (005C0409) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 30-3-2005)

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