N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Abruzzo per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico - Potesta' della Regione di «prescrivere» ed incentivare i gestori degli impianti elettrici all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata attribuzione alla Regione del potere di imporre nuove tecnologie senza verifica di compatibilita' con le esigenze unitarie della rete nazionale - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in tema di politica energetica nazionale e di caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia. - Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 4, comma 3 [aggiuntivo del comma 1-bis all'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45]. - Legge 23 agosto 2004, n. 239, artt. 1, comma 1, e 7, lett. c) [recte: art. 1, commi 1 e 7, lett. c)]; legge 3 marzo [recte: 22 febbraio] 2001, n. 36, art. 1, comma 1, lett. c). Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Abruzzo per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile da parte degli enti locali - Disciplina procedimentale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata devoluzione ai Comuni del potere di definire i siti tecnologici per la localizzazione degli impianti, senza verifica di compatibilita' con le esigenze della rete nazionale - Compromissione dell'uniformita' dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture elettroniche - Esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale concorrente - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale - Interferenza in materia di competenza statale esclusiva. - Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 4, modificativo dell'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s) [e comma terzo]; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87; legge 23 agosto 2004, n. 239, artt. 1, comma 1, 7, lett. c) e g), e 8, lett. a), nn. 1 e 3 [recte: art. 1, commi 1, 7, lett. c) e g), e 8, lett. a), nn. 1 e 3]; direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Abruzzo per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica - Localizzazione nelle aree soggette a vincoli - Possibile rilascio del parere favorevole della Regione «anche a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso, corra in cavo sotterraneo» - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata genericita' ed eterogeneita' delle aree cui la norma e' applicabile - Mancata individuazione degli interessi a tutela dei quali il vincolo e' previsto - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali. - Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 5, comma 3, modificativo dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45. - [Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s)]. (005C0644) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 15-6-2005)

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