N. 544
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 luglio 2005
Ordinanza emessa il 2 luglio 2005 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Cirelli Anna contro Area Banca
S.p.A.
Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria - Procedimento ordinario di cognizione
dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Mancata o
insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella
legge di delegazione - Illegittimita' derivata della disciplina
introdotta dal legislatore delegato.
- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.
In via subordinata: Societa' - Controversie in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento
ordinario di cognizione dinanzi al tribunale in composizione
collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegato -
Previsione di un rito del tutto nuovo, caratterizzato da una fase
di formazione del thema decidendum e del thema probandum rimessa
alla disponibilita' delle parti e sottratta all'intervento
officioso del giudice - Difformita' dai principi di «concentrazione
del procedimento» e «riduzione dei termini processuali», posti
dalla legge delega n. 366/2001 con riferimento al modello
codicistico del processo di cognizione davanti al Tribunale -
Eccesso di delega, nonche' parziale contrasto delle norme delegate
con i suddetti principi.
- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 12 della legge delega
3 ottobre 2001, n. 366.
(005C1130)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 16-11-2005)
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