N. 429 ORDINANZA 16 - 25 novembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Fissazione a data successiva della prima udienza di trattazione - Ritenuta obbligatorieta' del rinvio anche in assenza di interesse delle parti - Denunciato contrasto con le esigenze di celerita' ed economia dell'attivita' processuale, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Questione non rilevante nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. civ., artt. 180, secondo comma, terzo periodo, e 183. - Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo. (005C1169) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2005)

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