N. 29 SENTENZA 23 gennaio - 1 febbraio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Costituzione in giudizio della Regione Abruzzo - Difetto di valida procura ad litem - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25, 31 e 34; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, comma 1. Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico proprietarie di reti, impianti e dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi pubblici - Partecipazione alle gare ad evidenza pubblica per la scelta del gestore o del socio privato - Divieto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», nonche' del principio di eguaglianza per la negazione di una disciplina transitoria - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 4, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e). Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico gia' affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico - Partecipazione alle gare ad evidenza pubblica per la scelta del gestore - Divieto - Ricorso del Governo - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», per mancata previsione del regime transitorio previsto dal legislatore statale - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore profilo. - Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lettera b). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e), (art. 3). Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Societa' mista titolare della gestione - Partecipazione azionaria del socio privato - Limite minimo del 40 per cento del capitale sociale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», della competenza statale nella determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, irragionevolezza - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 1, lettera b). - Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma. Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico locale - Conferimento di incarichi professionali a persone o societa' legate da dipendenza o collaborazione con l'ente titolare del capitale sociale - Divieto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lettera d). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l). Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico locale - Conferimento di incarichi professionali a persone o societa' legate da dipendenza o collaborazione con l'ente titolare del capitale sociale - Divieto - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il trattato istitutivo dell'Unione europea per violazione dei principi di liberta' di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Carenza di elementi minimi argomentativi - Inammissibilita' della questione. - Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lettera d). - Costituzione, art. 117, primo comma. Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico affidatarie della gestione di un servizio pubblico locale - Assunzione di personale dipendente - Rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lettera f). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l). Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Societa' affidatarie del servizio pubblico - Legali rappresentanti e componenti degli organi esecutivi - Ineleggibilita' a cariche elettive negli enti locali territoriali titolari del capitale sociale - Ricorso del Governo - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «organi di governo» degli enti territoriali - Illegittimita' costituzionale. - Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lettera g). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera p). (006C0068) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-2006)

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