Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Costituzione in giudizio della Regione Abruzzo - Difetto di valida
procura ad litem - Inammissibilita'.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25, 31 e 34; norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, comma 1.
Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali
a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico
proprietarie di reti, impianti e dotazioni patrimoniali destinati
all'esercizio dei servizi pubblici - Partecipazione alle gare ad
evidenza pubblica per la scelta del gestore o del socio privato -
Divieto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela
della concorrenza», nonche' del principio di eguaglianza per la
negazione di una disciplina transitoria - Non fondatezza della
questione.
- Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e).
Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali
a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico
gia' affidatarie in via diretta della gestione di un servizio
pubblico - Partecipazione alle gare ad evidenza pubblica per la
scelta del gestore - Divieto - Ricorso del Governo - Violazione
della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«tutela della concorrenza», per mancata previsione del regime
transitorio previsto dal legislatore statale - Illegittimita'
costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore profilo.
- Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4,
lettera b).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e), (art. 3).
Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali
a rilevanza economica - Societa' mista titolare della gestione -
Partecipazione azionaria del socio privato - Limite minimo del 40
per cento del capitale sociale - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella
materia «tutela della concorrenza», della competenza statale nella
determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento della
finanza pubblica, irragionevolezza - Non fondatezza della
questione.
- Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 1,
lettera b).
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e) e terzo
comma.
Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali
a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico
affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico
locale - Conferimento di incarichi professionali a persone o
societa' legate da dipendenza o collaborazione con l'ente titolare
del capitale sociale - Divieto - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella
materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4,
lettera d).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali
a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico
affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico
locale - Conferimento di incarichi professionali a persone o
societa' legate da dipendenza o collaborazione con l'ente titolare
del capitale sociale - Divieto - Ricorso del Governo - Denunciato
contrasto con il trattato istitutivo dell'Unione europea per
violazione dei principi di liberta' di stabilimento e libera
prestazione dei servizi - Carenza di elementi minimi argomentativi
- Inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4,
lettera d).
- Costituzione, art. 117, primo comma.
Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali
a rilevanza economica - Societa' a capitale interamente pubblico
affidatarie della gestione di un servizio pubblico locale -
Assunzione di personale dipendente - Rispetto delle procedure di
evidenza pubblica imposte agli enti locali - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello
Stato nella materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della
questione.
- Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4,
lettera f).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Regione Abruzzo - Amministrazione pubblica - Servizi pubblici locali
a rilevanza economica - Societa' affidatarie del servizio pubblico
- Legali rappresentanti e componenti degli organi esecutivi -
Ineleggibilita' a cariche elettive negli enti locali territoriali
titolari del capitale sociale - Ricorso del Governo - Invasione
della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«organi di governo» degli enti territoriali - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4,
lettera g).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera p).
(006C0068)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-2006)
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