N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2006

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 (della provincia autonoma di Bolzano) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Limiti all'acquisizione di immobili - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto da terzi di immobili - Obbligo dell'invio anche all'Agenzia del territorio della comunicazione trimestrale delle Regioni e delle province autonome al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'informativa cumulativa degli acquisti e delle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruita' dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilita' da parte dell'Agenzia del territorio - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della Provincia - Non consentita deroga unilaterale da parte della legislazione statale delle disposizioni statutarie e di attuazione in materia - Lesione del principio di buon andamento - Disparita' di trattamento tra enti territoriali - Carattere dettagliato di previsioni relative a singole voci di spesa contraddittoriamente qualificate come norme di principio di coordinamento - Esorbitanza dalle competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela dell'unita' economica della Repubblica - Attribuzione ad organi statali di funzioni di controllo non previste delle disposizioni statutarie e di attuazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 376/2003, 35/2005 e 417/2005. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24 e 26. - Costituzione, artt. 3, 97 e 119, primo comma; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, titoli V e VI, artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 80, 83, 84 e 104, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432; legge 30 novembre 1989, n. 386. Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Deferimento all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalita' di riscossione, compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della potesta' legislativa primaria e della correlata potesta' amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziche' di principio fondamentale in materia di lavori pubblici - Ulteriore specificazione della medesima con provvedimenti regolamentari dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - Incidenza sui principi costituzionali disciplinanti i rapporti tra fonti statali e regionali - Violazione delle norme statutarie riguardanti la quota parte del gettito delle entrate tributarie statali spettanti alla Provincia. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67. - Costituzione, art. 117, comma quarto; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, 16, 75 e 84; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 1. Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario - Modalita' di applicazione del tetto di spesa - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata irrazionale applicazione della disciplina alla Provincia autonoma di Bolzano, agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al suo territorio - Mancata estensione delle garanzie e delle procedure concordate previste dal comma 148 - Lesione dell'autonomia di spesa della Provincia - Incidenza sulle norme statutarie relative all'intera disciplina e alla gestione delle attivita' provinciali in materia di equilibrato sviluppo della finanza comunale «compresi i limiti all'assunzione di personale» - Lamentata predisposizione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e delle province autonome - Denunciata introduzione di norme statali di dettaglio, contraddittoriamente qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Lesione dell'autonomia riconosciuta alla Provincia in materia di contrattazione collettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 315/2001 e 417/2005. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198 e 204. - Costituzione, art. 119, primo comma; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 17, comma terzo. Corte dei conti - Norme della legge finanziaria 2006 - Giudizio di responsabilita' contabile per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria stessa - Facolta' dei soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata introduzione di un anomalo provvedimento di «clemenza» in materia di responsabilita' erariale - Denunciata lesione delle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento e personale degli uffici provinciali per mancato adeguato risarcimento del danno erariale - Lamentata disparita' di trattamento tra i dipendenti e gli amministratori provinciali riguardo al momento dell'addebitabilita' dell'illecito (prima o dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria) - Violazione dei principi di buon andamento, certezza del diritto, razionalita' ed eguaglianza. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 e 232. - Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1 e 16. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni in materia di divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie - Regolamentazione dei casi di sospensione dell'erogazione delle prestazioni per motivi tecnici - Istituzione da parte del Ministero della salute della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» con compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico, predisposizione di linee guida per la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza delle prestazioni, di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni, di fissazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative - Previsione della misura delle sanzioni per sospensione delle prenotazioni sanitarie, violazione dell'obbligo della tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata lesione della potesta' normativa, legislativa ed amministrativa provinciale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, di funzionamento e gestione delle istituzioni ed enti sanitari, di ordinamento del personale degli enti sanitari e connessa potesta' sanzionatoria amministrativa, e di addestramento e formazione professionale - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e provinciali - Denunciata inidoneita' della disciplina statale di dettaglio ad esprimere principi fondamentali - Esorbitanza dalla competenza statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie - Lesione delle norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alle Province autonome la competenza a determinare ed irrogare le sanzioni amministrative con conseguente violazione del principio di legalita' - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 145/2005. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 282, 283 e 284. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10 e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato, dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1. Famiglia - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo famiglia e solidarieta» e relativa dotazione presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Concessione del «Bonus» per i figli nati o adottati nel 2005 e nel 2006 - Condizioni di rilascio e modalita' di riscossione del «Bonus» - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della potesta' legislativa primaria della Provincia in materia di assistenza e beneficenza statutariamente attribuita direttamente alle province autonome - Mancato coinvolgimento degli organi e degli uffici provinciali - Contrasto con il principio che vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di destinazione nelle materie di competenza regionale e provinciale. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 330, 331, 332 e 333. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 25; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 3. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Classificazione dei dispositivi medici con decreto del Ministero della salute - Modalita' di alimentazione e di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie all'istituzione e gestione del repertorio generale dei dispositivi medici - Modalita' di trasmissione da parte delle aziende sanitarie (ASL) al medesimo Ministero dei dati per il monitoraggio nazionale dei consumi per i dispositivi medici e delle informazioni relative ai costi unitari dei dispositivi acquistati - Sanzioni per l'inadempimento - Fissazione della data di decorrenza a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) possono essere acquistati, utilizzati o dispensati i dispositivi medici iscritti nell'apposito repertorio - Obbligo di comunicazione annuale (entro il 30 aprile) con autocertificazione da parte delle aziende produttrici o che commercializzano dispositivi medici al Ministero della salute dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta per attivita' di promozione - Versamento da parte di queste ultime di un contributo pari al 5% delle spese autocertificate a favore del bilancio dello Stato - Previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie per omessa comunicazione di dati, documentazioni o altre informazioni richiesti dagli organi di vigilanza - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione di norme statali di dettaglio non costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale ed estranee alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica - Lamentata lesione delle competenze provinciali in materia di igiene e sanita', di assistenza sanitaria ed ospedaliera, di ordinamento degli uffici provinciali - Contrasto con la norma statutaria che attribuisce alle province autonome la quota di nove decimi sui tributi erariali - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 409. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n.1, 9, n. 10, 16 e 75; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato, dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 - Nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara - Abrogazione delle disposizioni che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) - Possibilita' di prevedere nel bando di gara per concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarita' del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - Soppressione delle prerogative statutarie e di attuazione in materia di mercato interno dell'energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata attribuzione della materia delle concessioni idroelettriche alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione in materia - Lamentata incidenza sulle competenze provinciali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Mancata intesa nella definizione dei requisiti organizzativi e finanziari per la gara - Contrasto con i principi che disciplinano i rapporti tra fonti statali e provinciali soprattutto in presenza di esigenze di sussidiarieta' - Lamentata incidenza unilaterale sui rapporti concessori in corso - Mancato coinvolgimento delle regioni e province autonome nel procedimento di determinazione, incameramento e utilizzo del canone aggiuntivo - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492. - Costituzione, artt. 116, commi primo e secondo, 117, comma terzo; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 12, 13, 14, 16, 17, 71, 104 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 6, commi 2 e 4, e 14; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-bis; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 4; decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463. (006C0194) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 5-4-2006)

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