N. 33
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
2 marzo 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 marzo 2006 (della provincia autonoma di Bolzano)
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
- Contenimento della spesa pubblica - Limiti all'acquisizione di
immobili - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali
spettanti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto da
terzi di immobili - Obbligo dell'invio anche all'Agenzia del
territorio della comunicazione trimestrale delle Regioni e delle
province autonome al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato concernente l'informativa cumulativa degli acquisti e delle
vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative -
Previsione di verifiche sulla congruita' dei valori immobiliari
acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi
competenti per le eventuali responsabilita' da parte dell'Agenzia
del territorio - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
Denunciata lesione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della
Provincia - Non consentita deroga unilaterale da parte della
legislazione statale delle disposizioni statutarie e di attuazione
in materia - Lesione del principio di buon andamento - Disparita'
di trattamento tra enti territoriali - Carattere dettagliato di
previsioni relative a singole voci di spesa contraddittoriamente
qualificate come norme di principio di coordinamento - Esorbitanza
dalle competenze statali in materia di coordinamento della finanza
pubblica e di tutela dell'unita' economica della Repubblica -
Attribuzione ad organi statali di funzioni di controllo non
previste delle disposizioni statutarie e di attuazione - Richiamo
alle sentenze della Corte costituzionale nn. 376/2003, 35/2005 e
417/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24 e 26.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 119, primo comma; Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, titoli V e VI, artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78,
80, 83, 84 e 104, comma primo; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473; d.P.R.
15 luglio 1988, n. 305; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 432; legge 30 novembre 1989, n. 386.
Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Deferimento
all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici della
determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa
dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalita' di
riscossione, compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita'
dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla
realizzazione delle opere pubbliche - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della potesta' legislativa
primaria e della correlata potesta' amministrativa della Provincia
autonoma di Bolzano in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale - Denunciata introduzione di norma statale di
dettaglio, anziche' di principio fondamentale in materia di lavori
pubblici - Ulteriore specificazione della medesima con
provvedimenti regolamentari dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici - Incidenza sui principi costituzionali
disciplinanti i rapporti tra fonti statali e regionali - Violazione
delle norme statutarie riguardanti la quota parte del gettito delle
entrate tributarie statali spettanti alla Provincia.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67.
- Costituzione, art. 117, comma quarto; Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, 16, 75 e 84; d.P.R. 22 marzo
1974, n. 381, art. 1.
Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento
della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del
servizio sanitario - Modalita' di applicazione del tetto di spesa -
Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto
degli adempimenti di contenimento della spesa - Ricorso della
Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata irrazionale applicazione
della disciplina alla Provincia autonoma di Bolzano, agli enti
locali e alle aziende sanitarie afferenti al suo territorio -
Mancata estensione delle garanzie e delle procedure concordate
previste dal comma 148 - Lesione dell'autonomia di spesa della
Provincia - Incidenza sulle norme statutarie relative all'intera
disciplina e alla gestione delle attivita' provinciali in materia
di equilibrato sviluppo della finanza comunale «compresi i limiti
all'assunzione di personale» - Lamentata predisposizione di vincoli
puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni
e delle province autonome - Denunciata introduzione di norme
statali di dettaglio, contraddittoriamente qualificate come
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica -
Lesione dell'autonomia riconosciuta alla Provincia in materia di
contrattazione collettiva - Richiamo alle sentenze della Corte
costituzionale nn. 315/2001 e 417/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198 e 204.
- Costituzione, art. 119, primo comma; decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 268, art. 17, comma terzo.
Corte dei conti - Norme della legge finanziaria 2006 - Giudizio di
responsabilita' contabile per fatti commessi antecedentemente
all'entrata in vigore della legge finanziaria stessa - Facolta' dei
soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di
impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di
una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Ricorso
della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata introduzione di un
anomalo provvedimento di «clemenza» in materia di responsabilita'
erariale - Denunciata lesione delle competenze riconosciute alla
Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento e personale
degli uffici provinciali per mancato adeguato risarcimento del
danno erariale - Lamentata disparita' di trattamento tra i
dipendenti e gli amministratori provinciali riguardo al momento
dell'addebitabilita' dell'illecito (prima o dopo l'entrata in
vigore della legge finanziaria) - Violazione dei principi di buon
andamento, certezza del diritto, razionalita' ed eguaglianza.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 e 232.
- Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8, n. 1 e 16.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni
in materia di divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie -
Regolamentazione dei casi di sospensione dell'erogazione delle
prestazioni per motivi tecnici - Istituzione da parte del Ministero
della salute della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle
prescrizioni» con compiti di promozione di iniziative formative e
di informazione per il personale medico, predisposizione di linee
guida per la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza
delle prestazioni, di controllo sull'appropriatezza delle
prescrizioni, di fissazione dei criteri per la determinazione delle
sanzioni amministrative - Previsione della misura delle sanzioni
per sospensione delle prenotazioni sanitarie, violazione
dell'obbligo della tenuta del registro delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di
laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari - Ricorso della
Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata lesione della potesta'
normativa, legislativa ed amministrativa provinciale in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera, di funzionamento e gestione
delle istituzioni ed enti sanitari, di ordinamento del personale
degli enti sanitari e connessa potesta' sanzionatoria
amministrativa, e di addestramento e formazione professionale -
Incidenza sui rapporti tra fonti statali e provinciali - Denunciata
inidoneita' della disciplina statale di dettaglio ad esprimere
principi fondamentali - Esorbitanza dalla competenza statale
relativa ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie -
Lesione delle norme statutarie e di attuazione che attribuiscono
alle Province autonome la competenza a determinare ed irrogare le
sanzioni amministrative con conseguente violazione del principio di
legalita' - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale
n. 145/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 282, 283 e 284.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10
e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato, dal
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267; decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1.
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del
«Fondo famiglia e solidarieta» e relativa dotazione presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze -
Concessione del «Bonus» per i figli nati o adottati nel 2005 e nel
2006 - Condizioni di rilascio e modalita' di riscossione del
«Bonus» - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata
lesione della potesta' legislativa primaria della Provincia in
materia di assistenza e beneficenza statutariamente attribuita
direttamente alle province autonome - Mancato coinvolgimento degli
organi e degli uffici provinciali - Contrasto con il principio che
vieta trasferimenti finanziari dallo Stato con vincolo di
destinazione nelle materie di competenza regionale e provinciale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 330, 331, 332 e 333.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 25; decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 3.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 -
Razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario
nazionale (SSN) - Classificazione dei dispositivi medici con
decreto del Ministero della salute - Modalita' di alimentazione e
di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute
necessarie all'istituzione e gestione del repertorio generale dei
dispositivi medici - Modalita' di trasmissione da parte delle
aziende sanitarie (ASL) al medesimo Ministero dei dati per il
monitoraggio nazionale dei consumi per i dispositivi medici e delle
informazioni relative ai costi unitari dei dispositivi acquistati -
Sanzioni per l'inadempimento - Fissazione della data di decorrenza
a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
(SSN) possono essere acquistati, utilizzati o dispensati i
dispositivi medici iscritti nell'apposito repertorio - Obbligo di
comunicazione annuale (entro il 30 aprile) con autocertificazione
da parte delle aziende produttrici o che commercializzano
dispositivi medici al Ministero della salute dell'ammontare
complessivo della spesa sostenuta per attivita' di promozione -
Versamento da parte di queste ultime di un contributo pari al 5%
delle spese autocertificate a favore del bilancio dello Stato -
Previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie per omessa
comunicazione di dati, documentazioni o altre informazioni
richiesti dagli organi di vigilanza - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione di norme statali di
dettaglio non costituenti norme fondamentali di riforma
economico-sociale ed estranee alle esigenze di coordinamento della
finanza pubblica - Lamentata lesione delle competenze provinciali
in materia di igiene e sanita', di assistenza sanitaria ed
ospedaliera, di ordinamento degli uffici provinciali - Contrasto
con la norma statutaria che attribuisce alle province autonome la
quota di nove decimi sui tributi erariali - Violazione
dell'autonomia finanziaria provinciale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 409.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n.1, 9, n. 10,
16 e 75; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato, dal
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni
idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo
n. 79/1999 - Nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso
delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso
idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei
requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di
aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti le procedure di gara - Abrogazione delle disposizioni
che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano -
Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione
di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato
(50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni
di euro per anno) - Possibilita' di prevedere nel bando di gara per
concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il
trasferimento della titolarita' del ramo di azienda relativo
all'esercizio della concessione - Definizione dell'intera
disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di
attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli
ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge - Soppressione delle prerogative
statutarie e di attuazione in materia di mercato interno
dell'energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso
della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata attribuzione della
materia delle concessioni idroelettriche alla competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di
obblighi comunitari - Contrasto con le disposizioni statutarie e di
attuazione in materia - Lamentata incidenza sulle competenze
provinciali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia» - Mancata intesa nella definizione dei
requisiti organizzativi e finanziari per la gara - Contrasto con i
principi che disciplinano i rapporti tra fonti statali e
provinciali soprattutto in presenza di esigenze di sussidiarieta' -
Lamentata incidenza unilaterale sui rapporti concessori in corso -
Mancato coinvolgimento delle regioni e province autonome nel
procedimento di determinazione, incameramento e utilizzo del canone
aggiuntivo - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Costituzione, artt. 116, commi primo e secondo, 117, comma terzo;
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 12, 13, 14, 16, 17,
71, 104 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo
1974, n. 381, artt. 6, commi 2 e 4, e 14; d.P.R. 26 marzo 1977,
n. 235, art. 1-bis; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
art. 2; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 4; decreto
legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
(006C0194)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 5-4-2006)
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