N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2005

Ordinanza emessa il 22 novembre 2005 dal giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra S.R. Termotecnica S.n.c. contro Comune di Crespina Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Configurazione dell'omessa comunicazione come fattispecie di violazione amministrativa - Sostanziale imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Difetto di ragionevolezza - Contrasto con il principio nemo tenetur se detegere, operante nel sistema sanzionatorio amministrativo - Richiamo alla sent. n. 27/2005 della Corte costituzionale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2 (introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214), in combinato disposto con l'art. 180, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo. (006C0200) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 15-3-2006)

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