N. 63
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 novembre 2005
Ordinanza emessa il 22 novembre 2005 dal giudice di pace di Pisa nel
procedimento civile vertente tra S.R. Termotecnica S.n.c. contro
Comune di Crespina
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario
del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente
identificato al momento dell'infrazione - Configurazione
dell'omessa comunicazione come fattispecie di violazione
amministrativa - Sostanziale imposizione di un obbligo di denuncia
o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi -
Difetto di ragionevolezza - Contrasto con il principio nemo tenetur
se detegere, operante nel sistema sanzionatorio amministrativo -
Richiamo alla sent. n. 27/2005 della Corte costituzionale.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
comma 2 (introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
nella legge 1° agosto 2003, n. 214), in combinato disposto con
l'art. 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.
(006C0200)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 15-3-2006)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.