N. 248 SENTENZA 21 - 28 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Legge della Regione Toscana - Opere soggette ad «autorizzazione unica» - Subordinazione della dichiarazione di pubblica utilita' delle opere alla espressa richiesta dell'interessato - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto, limitatamente alla installazione di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili, con il principio fondamentale per cui tali opere, una volta autorizzate, sono di pubblica utilita' e indifferibili e urgenti - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Erronea individuazione della disposizione da cui discenderebbero le denunciate violazioni costituzionali - Censure sviluppate in modo sommario e impreciso - Inammissibilita' delle questioni. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 11. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 1. Energia - Legge della Regione Toscana - Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Subordinazione a misure di compensazione e riequilibrio ambientale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della normativa statale secondo cui l'autorizzazione per quegli impianti non puo' essere subordinata a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province - Sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale parziale della normativa statale - Conseguente possibile determinazione, da parte dello Stato e delle Regioni, di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 13 e 26. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 5; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6. Energia - Legge della Regione Toscana - Disciplina del diritto di accesso ai servizi energetici - Assoggettamento a «speciali modalita' di svolgimento» per garantire la realizzazione del diritto di accesso - Ricorso del Governo della Repubblica - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore energetico - Denunciato contrasto con la normativa statale in tema di regime concessorio con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale, preclusivo di un'offerta energetica differenziata - Riconducibilita' delle disposizioni impugnate alla competenza regionale concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia - Possibilita' di interpretare le stesse come riferite alle sole attribuzioni compatibili con le esigenze del complessivo sistema energetico nazionale - Possibilita' per le Regioni di sviluppare e arricchire il livello delle prestazioni garantite dalla legislazione statale - Non incidenza sul titolo concessorio di esercizio dell'attivita' distributiva - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1). Energia - Legge della Regione Toscana - Prevista stipula di contratti di servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento e distribuzione di energia in aggiunta alle concessioni di distribuzione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i principi fondamentali del carattere nazionale e dell'unicita' per ciascun comune della concessione di distribuzione dell'energia elettrica e dell'attribuzione all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas della definizione dei livelli di qualita' - Censure concernenti il servizio di distribuzione dell'energia e non anche quello di approvvigionamento - Contrasto della disciplina censurata con il principio fondamentale dell'attribuzione in concessione dell'attivita' distributiva dell'energia - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 28, commi 1, 3, 4 e 5. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1); legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h). Energia - Legge della Regione Toscana - Possibilita' per le amministrazioni competenti di incidere sul regime delle concessioni di distribuzione dell'energia gia' rilasciate - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale del regime concessorio statale con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale - Previsione, contenuta nella legge n. 239 del 2004, della salvezza delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica in essere - Attribuzione al Ministro delle attivita' produttive del potere di proporre modifiche alle relative convenzioni - Natura transitoria della normativa statale finalizzata alla salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici - Conseguente preclusione per le Regioni di incidere sulle concessioni di distribuzione gia' rilasciate - Illegittimita' costituzionale. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 29. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1). Energia - Legge della Regione Toscana - Previsione della stipula dei contratti di servizio e della modificazione o integrazione delle convenzioni accedenti alle concessioni con detti contratti anche a favore dei consumatori - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale del regime concessorio statale con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale - Contenuto della disposizione censurata costituito dall'applicazione di disposizioni (artt. 28 e 29) gia' dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimita' costituzionale. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 32. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1). Energia - Legge della Regione Toscana - Possibilita' per ogni cliente finale di energia elettrica nel territorio regionale di acquisire, su richiesta, la qualifica di «cliente idoneo» dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della normativa statale che prevede il diverso termine del 1° gennaio 2007, in attuazione di direttive comunitarie - Lamentata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Termine finalizzato a garantire la tutela dei consumatori e il processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale - Natura di principio fondamentale della determinazione uniforme della data per l'acquisizione della predetta qualita' - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo (e primo); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 1, comma 30, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Energia - Legge della Regione Toscana - Disciplina dei contratti tra produttori e clienti idonei - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di mercato e di tutela della concorrenza - Censure meramente assertive - Inammissibilita' della questione. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). Energia - Legge della Regione Toscana - Attribuzione alla Regione del compito di valutare segnalazioni e reclami dei consumatori - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della normativa statale di attribuzione delle funzioni relative ai reclami all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - Lamentata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l'Unione europea e tutela della concorrenza - Mera previsione della possibilita' per Regioni ed enti locali di valutare segnalazioni e reclami - Esclusione di qualsiasi incidenza sulla integrita' delle attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e di ogni alterazione del sistema energetico e del suo mercato - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 33. - Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lett. a) ed e), e terzo; legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. m). Energia - Legge della Regione Toscana - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di rilasciare autorizzazioni in sanatoria degli impianti compresi tra i 30.000 e i 150.000 volts - Ricorso del Governo della Repubblica - Lamentato contrasto con il principio fondamentale della attribuzione al Ministero delle attivita' produttive della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto - Riferibilita' della prevista autorizzazione in sanatoria esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 38. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-sexies, come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Energia - Legge della Regione Toscana - Prevista disapplicazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, di disposizioni statali concernenti le modalita' di rilascio del nulla osta ministeriale per le costruzioni di linee elettriche in caso di urgenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione di norme fondamentali statali nella materia di legislazione concorrente «ordinamento della comunicazione» concernenti la perdurante vigenza delle disposizioni di cui si prevede la disapplicazione - Limitazione delle censure alla sola pretesa disapplicazione dell'art. 113 del regio decreto n. 1775 del 1933 - Erronea prospettazione delle censure - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 42. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 95, comma 2, lett. c). Energia - Legge della Regione Toscana - Competenze della Regione e degli enti locali - Rinvio alle censure formulate riguardo ad altre disposizioni della medesima legge - Carattere meramente ricognitivo della disposizione impugnata - Svuotamento di contenuto conseguente alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme richiamate - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 3. - Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettere e), l) e m), e terzo. (006C0548) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 5-7-2006)

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