Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Legge della Regione Toscana - Opere soggette ad
«autorizzazione unica» - Subordinazione della dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere alla espressa richiesta
dell'interessato - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciato contrasto, limitatamente alla installazione di impianti
elettrici alimentati da fonti rinnovabili, con il principio
fondamentale per cui tali opere, una volta autorizzate, sono di
pubblica utilita' e indifferibili e urgenti - Lamentata violazione
della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
- Erronea individuazione della disposizione da cui discenderebbero
le denunciate violazioni costituzionali - Censure sviluppate in
modo sommario e impreciso - Inammissibilita' delle questioni.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 11.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 1.
Energia - Legge della Regione Toscana - Autorizzazione unica per gli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -
Subordinazione a misure di compensazione e riequilibrio ambientale
- Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con
il principio fondamentale della normativa statale secondo cui
l'autorizzazione per quegli impianti non puo' essere subordinata a
misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province -
Sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale parziale
della normativa statale - Conseguente possibile determinazione, da
parte dello Stato e delle Regioni, di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale e territoriale - Non fondatezza della
questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 13 e 26.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239,
art. 1, comma 5; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6.
Energia - Legge della Regione Toscana - Disciplina del diritto di
accesso ai servizi energetici - Assoggettamento a «speciali
modalita' di svolgimento» per garantire la realizzazione del
diritto di accesso - Ricorso del Governo della Repubblica -
Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in tema di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore
energetico - Denunciato contrasto con la normativa statale in tema
di regime concessorio con effetti uniformi su tutto il territorio
nazionale, preclusivo di un'offerta energetica differenziata -
Riconducibilita' delle disposizioni impugnate alla competenza
regionale concorrente in materia di produzione e distribuzione
nazionale dell'energia - Possibilita' di interpretare le stesse
come riferite alle sole attribuzioni compatibili con le esigenze
del complessivo sistema energetico nazionale - Possibilita' per le
Regioni di sviluppare e arricchire il livello delle prestazioni
garantite dalla legislazione statale - Non incidenza sul titolo
concessorio di esercizio dell'attivita' distributiva - Non
fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 27, commi 1 e
2, e 28, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo; legge
23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8,
lett. a), n. 1).
Energia - Legge della Regione Toscana - Prevista stipula di contratti
di servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento
e distribuzione di energia in aggiunta alle concessioni di
distribuzione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato
contrasto con i principi fondamentali del carattere nazionale e
dell'unicita' per ciascun comune della concessione di distribuzione
dell'energia elettrica e dell'attribuzione all'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas della definizione dei livelli di
qualita' - Censure concernenti il servizio di distribuzione
dell'energia e non anche quello di approvvigionamento - Contrasto
della disciplina censurata con il principio fondamentale
dell'attribuzione in concessione dell'attivita' distributiva
dell'energia - Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 28, commi 1, 3,
4 e 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239,
art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1); legge
14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h).
Energia - Legge della Regione Toscana - Possibilita' per le
amministrazioni competenti di incidere sul regime delle concessioni
di distribuzione dell'energia gia' rilasciate - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio
fondamentale del regime concessorio statale con effetti uniformi su
tutto il territorio nazionale - Previsione, contenuta nella legge
n. 239 del 2004, della salvezza delle concessioni di distribuzione
dell'energia elettrica in essere - Attribuzione al Ministro delle
attivita' produttive del potere di proporre modifiche alle relative
convenzioni - Natura transitoria della normativa statale
finalizzata alla salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici
- Conseguente preclusione per le Regioni di incidere sulle
concessioni di distribuzione gia' rilasciate - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 29.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239,
art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1).
Energia - Legge della Regione Toscana - Previsione della stipula dei
contratti di servizio e della modificazione o integrazione delle
convenzioni accedenti alle concessioni con detti contratti anche a
favore dei consumatori - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciato contrasto con il principio fondamentale del regime
concessorio statale con effetti uniformi su tutto il territorio
nazionale - Contenuto della disposizione censurata costituito
dall'applicazione di disposizioni (artt. 28 e 29) gia' dichiarate
costituzionalmente illegittime - Illegittimita' costituzionale.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 32.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 agosto 2004, n. 239,
art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1).
Energia - Legge della Regione Toscana - Possibilita' per ogni cliente
finale di energia elettrica nel territorio regionale di acquisire,
su richiesta, la qualifica di «cliente idoneo» dal 1° gennaio 2006
- Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con
il principio fondamentale della normativa statale che prevede il
diverso termine del 1° gennaio 2007, in attuazione di direttive
comunitarie - Lamentata violazione dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario - Termine finalizzato a garantire la
tutela dei consumatori e il processo di liberalizzazione del
mercato elettrico nazionale - Natura di principio fondamentale
della determinazione uniforme della data per l'acquisizione della
predetta qualita' - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
dell'ulteriore profilo di censura.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo (e primo); d.lgs. 16 marzo
1999, n. 79, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 1,
comma 30, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Energia - Legge della Regione Toscana - Disciplina dei contratti tra
produttori e clienti idonei - Ricorso del Governo della Repubblica
- Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in
materia di mercato e di tutela della concorrenza - Censure
meramente assertive - Inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, commi 3 e
4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e).
Energia - Legge della Regione Toscana - Attribuzione alla Regione del
compito di valutare segnalazioni e reclami dei consumatori -
Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il
principio fondamentale della normativa statale di attribuzione
delle funzioni relative ai reclami all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas - Lamentata violazione dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e della competenza esclusiva dello
Stato in materia di rapporti con l'Unione europea e tutela della
concorrenza - Mera previsione della possibilita' per Regioni ed
enti locali di valutare segnalazioni e reclami - Esclusione di
qualsiasi incidenza sulla integrita' delle attribuzioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e di ogni
alterazione del sistema energetico e del suo mercato - Non
fondatezza della questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 33.
- Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lett. a) ed e), e
terzo; legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. m).
Energia - Legge della Regione Toscana - Attribuzione alla Giunta
regionale del potere di rilasciare autorizzazioni in sanatoria
degli impianti compresi tra i 30.000 e i 150.000 volts - Ricorso
del Governo della Repubblica - Lamentato contrasto con il principio
fondamentale della attribuzione al Ministero delle attivita'
produttive della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di elettrodotti facenti parte della
rete nazionale di trasporto - Riferibilita' della prevista
autorizzazione in sanatoria esclusivamente agli elettrodotti non
appartenenti alla rete nazionale - Non fondatezza, nei sensi di cui
in motivazione, della questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 38.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 29 agosto 2003, n. 239
(convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, art. 1-sexies, come modificato dall'art. 1, comma 26, della
legge 23 agosto 2004, n. 239.
Energia - Legge della Regione Toscana - Prevista disapplicazione, a
seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, di
disposizioni statali concernenti le modalita' di rilascio del nulla
osta ministeriale per le costruzioni di linee elettriche in caso di
urgenza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata
violazione di norme fondamentali statali nella materia di
legislazione concorrente «ordinamento della comunicazione»
concernenti la perdurante vigenza delle disposizioni di cui si
prevede la disapplicazione - Limitazione delle censure alla sola
pretesa disapplicazione dell'art. 113 del regio decreto n. 1775 del
1933 - Erronea prospettazione delle censure - Non fondatezza della
questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 42.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259,
art. 95, comma 2, lett. c).
Energia - Legge della Regione Toscana - Competenze della Regione e
degli enti locali - Rinvio alle censure formulate riguardo ad altre
disposizioni della medesima legge - Carattere meramente ricognitivo
della disposizione impugnata - Svuotamento di contenuto conseguente
alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme
richiamate - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettere e), l) e m),
e terzo.
(006C0548)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 5-7-2006)
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