Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema
decidendum - Individuazione - Ordinanza di rimessione - Rilevanza
esclusiva - Esame di norme o profili diversi indicati dalle parti -
Ammissibilita' - Esclusione.
Lavoro e occupazione - Rapporto di lavoro a tempo determinato -
Prestazione di attivita' lavorativa a carattere stagionale -
Diritto di precedenza dei lavoratori nell'assunzione presso la
stessa azienda e con la stessa qualifica, a norma dell'art. 23,
comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Decreto legislativo
di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato - Asserita soppressione di
fatto del diritto di precedenza, in contrasto con la clausola
dell'accordo quadro recante il divieto di non regresso, nel
recepimento della direttiva, del livello generale di tutela dei
lavoratori apprestato dalle legislazioni nazionali - Denunciato
eccesso di delega per violazione della clausola di non regresso,
assunta dalla legge di delega tra i principi e criteri direttivi -
Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia in tema di limiti al
divieto di reformatio in pejus della protezione offerta al
lavoratore dalla legislazione nazionale, costituente jus
superveniens - Restituzione degli atti al giudice remittente.
- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 10, commi 9 e 10, e 11,
commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76; legge 29 dicembre 2000, n. 422, art. 2.
(006C0552)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 5-7-2006)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.