N. 252 ORDINANZA 21 - 28 giugno 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Individuazione - Ordinanza di rimessione - Rilevanza esclusiva - Esame di norme o profili diversi indicati dalle parti - Ammissibilita' - Esclusione. Lavoro e occupazione - Rapporto di lavoro a tempo determinato - Prestazione di attivita' lavorativa a carattere stagionale - Diritto di precedenza dei lavoratori nell'assunzione presso la stessa azienda e con la stessa qualifica, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Asserita soppressione di fatto del diritto di precedenza, in contrasto con la clausola dell'accordo quadro recante il divieto di non regresso, nel recepimento della direttiva, del livello generale di tutela dei lavoratori apprestato dalle legislazioni nazionali - Denunciato eccesso di delega per violazione della clausola di non regresso, assunta dalla legge di delega tra i principi e criteri direttivi - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia in tema di limiti al divieto di reformatio in pejus della protezione offerta al lavoratore dalla legislazione nazionale, costituente jus superveniens - Restituzione degli atti al giudice remittente. - D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76; legge 29 dicembre 2000, n. 422, art. 2. (006C0552) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 5-7-2006)

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