N. 258
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 3 febbraio 2006 dalla Corte di appello di
Catanzaro nel procedimento penale a carico di Rubinic Erik
Estradizione - Estradizione per l'estero - Applicazione provvisoria
di una misura cautelare all'estradando - Comunicazione del Ministro
della giustizia allo Stato estero dell'applicazione della misura -
Revoca della misura in mancanza di domanda di estradizione
pervenuta al ministero degli affari esteri o a quello della
giustizia nel termine di quaranta giorni dalla predetta
comunicazione - Impossibilita' per il giudice di verificare, ai
fini della revoca, il tempestivo arrivo della domanda, in difetto
di relativa comunicazione da parte del Ministro - Contrasto con il
principio di ragionevolezza - Lesione del principio secondo cui la
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
- Codice di procedura penale, art. 715, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
Estradizione - Estradizione per l'estero - Applicazione provvisoria
di una misura cautelare all'estradando - Mancata decisione del
Ministro della giustizia in merito all'estradizione nel termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale contenente il
consenso dell'estradando - Prevista rimessione in liberta'
dell'estradando - Impossibilita' per il giudice di provvedere, in
difetto di comunicazione circa la decisione del Ministro -
Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del
principio secondo cui la legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
- Codice di procedura penale, art. 708, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(006C0676)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 30-8-2006)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.