N. 104
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
12 ottobre 2006
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 ottobre 2006 (della regione siciliana)
Professioni - Abolizione dell'obbligatorieta' di tariffe fisse o
minime, del divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, del divieto di svolgere
pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, il servizio, il prezzo e i costi, del divieto di
fornire servizi interdisciplinari da parte di societa' di persone o
associazioni tra professionisti, nonche' disciplina delle tariffe
massime e dei patti che stabiliscono i compensi professionali -
Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme
statali di minuto dettaglio in ambito di legislazione concorrente -
Denunciata lesione della potesta' legislativa della Regione.
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge
4 agosto 2006, n. 248, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma 3.
Farmacia - Commercio - Distribuzione dei farmaci - Vendita al
pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci
non soggetti a prescrizione medica presso esercizi commerciali
diversi dalle farmacie - Disciplina e modalita' - Ricorso della
Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di mero
dettaglio nell'ambito della materia dell'organizzazione del
servizio farmaceutico riconducibile alla «tutela della salute» di
competenza concorrente, ovvero nell'ambito della materia del
«commercio» riservata alla competenza residuale delle Regioni,
nonche' nell'ambito della materia delle «professioni» di competenza
concorrente - Denunciata violazione della potesta' legislativa
della Regione.
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge
4 agosto 2006, n. 248, art. 5.
- Costituzione, art. 117, comma 3; Statuto siciliano, artt. 17, lett.
b) e c) e 14, lett. d).
Partecipazioni pubbliche - Societa' a capitale pubblico o misto
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali
o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo
di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o
partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato -
Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione del principio
della libera iniziativa economica privata e del principio che
circoscrive l'intervento dello Stato alla funzione di indirizzo e
coordinamento dell'attivita' economica pubblica e privata a fini
sociali, violazione del principio di eguaglianza rispetto alle
societa' costituite e partecipate dallo Stato, violazione dei
criteri di adeguatezza e proporzionalita', violazione del principio
di ragionevolezza, lesione della competenza legislativa esclusiva
regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti
regionali» e in relazione a «tutte le altre materie che implicano
servizi di prevalente interesse regionale».
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge
4 agosto 2006, n. 248, art. 13.
- Costituzione, artt. 3 e 41, commi primo e terzo; Statuto siciliano,
artt. 14, lett. p) e 17, lett. i).
(006C0922)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 29-11-2006)
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