N. 345 ORDINANZA 23 - 27 ottobre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Obbligo per enti, strutture, uffici e soggetti convenzionati con il servizio sanitario di rendere disponibili i dati, anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione della norma censurata non ancora attuata - Dichiarazione di rinuncia al ricorso non seguita da accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere - Condizioni. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano del 15 novembre 2002, n. 14, art. 34. - Costituzione, artt. 2, 117, comma secondo, lettere l), m) e g), e comma terzo; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), artt. 4, 5, 8 e 9. (006C0944) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1000 del 2-11-2006)

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