N. 429 ORDINANZA 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facolta' di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Jus superveniens non influente sulla rilevanza della questione - Esclusione della necessita' di restituzione degli atti. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i). - Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77. Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facolta' di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Eccepito difetto di rilevanza della questione per inapplicabilita' della norma, ratione temporis, nel giudizio a quo - Eccezione attinente all'interpretazione della norma censurata e quindi al merito della questione - Reiezione. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i). - Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77. Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facolta' di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Asserita natura interpretativa di detta disposizione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di capacita' contributiva, della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Denunciato eccesso di delega - Questione proposta sulla base del duplice erroneo presupposto della natura interpretativa della norma censurata e dell'essere la stessa volta a dettare una nuova disciplina della esenzione dall'ICI - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i). - Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77. (006C1156) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2006)

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