Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili
utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati
esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto -
Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del
1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non
commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione
ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del
1997, della facolta' di applicare l'esenzione ai soli fabbricati
posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1°
gennaio 1998 - Jus superveniens non influente sulla rilevanza della
questione - Esclusione della necessita' di restituzione degli atti.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in
relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1,
lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili
utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati
esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto -
Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del
1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non
commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione
ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del
1997, della facolta' di applicare l'esenzione ai soli fabbricati
posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1°
gennaio 1998 - Eccepito difetto di rilevanza della questione per
inapplicabilita' della norma, ratione temporis, nel giudizio a quo
- Eccezione attinente all'interpretazione della norma censurata e
quindi al merito della questione - Reiezione.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in
relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1,
lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili
utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati
esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonche' attivita' di religione o di culto -
Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del
1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non
commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione
ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del
1997, della facolta' di applicare l'esenzione ai soli fabbricati
posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1°
gennaio 1998 - Asserita natura interpretativa di detta disposizione
- Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di capacita'
contributiva, della riserva di legge in materia di prestazioni
patrimoniali imposte - Denunciato eccesso di delega - Questione
proposta sulla base del duplice erroneo presupposto della natura
interpretativa della norma censurata e dell'essere la stessa volta
a dettare una nuova disciplina della esenzione dall'ICI - Manifesta
infondatezza.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in
relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1,
lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.
(006C1156)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2006)
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