N. 23 ORDINANZA 22 gennaio - 2 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilita' della mancata comunicazione - Asserita irragionevolezza - Sopravvenienza normativa - Necessita' di nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici a quibus. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), artt. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e 180, comma 8, modificato dall'art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24. (007C0121) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 7-2-2007)

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