N. 222
ORDINANZA (Atto di promovimento)
27 luglio 2006
Ordinanza emessa il 27 luglio 2006 dal tribunale amministrativo
regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Erbetti Francesca
ed altri contro comune di Busnago ed altra
Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Assegnazione di
alloggio di edilizia residenziale pubblica - Requisiti del
richiedente - Residenza o svolgimento di attivita' lavorativa nel
territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo
immediatamente precedente alla presentazione della domanda -
Irragionevolezza Violazione del principio del favore per l'accesso
del risparmio alla casa di abitazione - Lesione dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di
edilizia residenziale pubblica, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario in tema di libera circolazione dei
lavoratori - Violazione del principio di libera circolazione dei
cittadini - Indebita interferenza sul potere giudiziario, per la
riproduzione con la normativa censurata di disposizioni
regolamentari annullate dal Tribunale amministrativo regionale
Lombardia.
- Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3,
comma 41-bis, introdotto dall'art. 1, lett. a), della legge della
Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7.
- Costituzione, artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117, commi
primo, secondo, lett. m), e terzo, e 120.
(007C0461)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 18-4-2007)
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