N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2006

Ordinanza emessa il 27 luglio 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Erbetti Francesca ed altri contro comune di Busnago ed altra Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Requisiti del richiedente - Residenza o svolgimento di attivita' lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Irragionevolezza Violazione del principio del favore per l'accesso del risparmio alla casa di abitazione - Lesione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libera circolazione dei lavoratori - Violazione del principio di libera circolazione dei cittadini - Indebita interferenza sul potere giudiziario, per la riproduzione con la normativa censurata di disposizioni regolamentari annullate dal Tribunale amministrativo regionale Lombardia. - Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 41-bis, introdotto dall'art. 1, lett. a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7. - Costituzione, artt. 3, 47, 101, 102, 103, 104, 111, 117, commi primo, secondo, lett. m), e terzo, e 120. (007C0461) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 18-4-2007)

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