N. 350 SENTENZA 22 - 26 ottobre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinanza di rimessione - Eccezione di inammissibilita' della questione per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Reiezione. Ordinanza di rimessione - Modifiche normative intervenute anteriormente al deposito dell'ordinanza - Eccezione di inammissibilita' per omessa valutazione della perdurante rilevanza della questione - Reiezione. Ordinanza di rimessione - Eccezione di inammissibilita' per assunto riferimento nell'ordinanza alle sole allegazioni della ricorrente nel giudizio a quo - Reiezione. Ordinanza di rimessione - Eccezione di inammissibilita' per la denuncia nel dispositivo dell'ordinanza sia di una disposizione sia di un intero testo legislativo - Reiezione - Individuazione della specifica norma impugnata nella motivazione dell'ordinanza di remissione. Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Determinazione della misura dell'imposta unica sulle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa - Riferimento dell'aliquota alla «quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa» - Disciplina della base imponibile rimessa a fonte secondaria - Ritenuta violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Erroneo presupposto interpretativo - Sussistenza nel decreto legislativo di criteri e finalita' idonee a delimitare la discrezionalita' dell'Amministrazione - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, lettera b), numero 2. - Costituzione, art. 23. Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Ritenuta indeterminatezza della legge delega in ordine alla fissazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta unica - Esclusione - Sufficienza dei criteri direttivi volti ad indirizzare il legislatore delegato - Non fondatezza della questione. - Legge 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 23 e 76. Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Soggetti passivi dell'imposta - Ritenuta individuazione di «soggetti passivi» diversi da quelli individuati nel quadro normativo previgente - Conseguente istituzione di nuova imposta non rientrante nella delega legislativa di riordino dell'imposta - Asserito eccesso di delega - Esclusione - Sostanziale conferma, nelle disposizioni sul riordino, della disciplina previgente Individuazione dei soggetti passivi in relazione alla stessa individuazione del presupposto di imposta Tassabilita' dei concessionari gestori di scommesse diversi da CONI e UNIRE gia' nel sistema legislativo da riordinare - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3. - Costituzione, art. 76; legge 3 agosto 1998, n. 288. Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Determinazione dell'ammontare dell'imposta unica asseritamente al solo scopo di provvedere il CONI delle necessarie risorse finanziarie Ritenuta violazione del principio della capacita' contributiva per omessa considerazione della capacita' contributiva dei soggetti passivi del rapporto tributario - Contraddittorieta' dell'ordinanza di rimessione in ordine alla prospettazione della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, lettera b), numero 2; legge 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 53. (007C1246) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 31-10-2007)

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