N. 411 ORDINANZA 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Introduzione dell'istituto ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 e applicabilita' solo al soggetto imprenditore fallito e ai fallimenti chiusi dopo l'entrata in vigore del suddetto d.lgs. - Denunciata irrazionalita' dell'istituto in se' e, in subordine, ingiustificata disparita' di trattamento fra imprenditori assoggettabili e non assoggettabili a fallimento, e fra falliti il cui fallimento sia stato chiuso prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. - Censure rivolte a normativa non applicabile, ratione temporis, nel giudizio a quo - Argomentazioni carenti e contraddittorie in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, lettera a), numero 13; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 142, come sostituito dall'art. 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. - Costituzione, art. 3. (007C1362) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 5-12-2007)

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