N. 196
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 - 31 gennaio 2008
Ordinanza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano
il 31 gennaio 2008 sul ricorso proposto da Lagarina S.r.l. contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1
Imposte e tasse - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su
istanze di rimborso di IRPEG risultante a credito da dichiarazioni
presentate in data anteriore al 30 giugno 1997 - Avvenuto
compimento dell'ordinario termine decennale di prescrizione del
credito di imposta, decorrente, secondo quanto ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimita', dal riconoscimento anche implicito
dello stesso, ovvero dalla scadenza dei termini rispettivamente
prescritti dagli artt. 36-bis e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per
la liquidazione e per l'accertamento - Sopravvenuta disposizione di
legge secondo cui, nel quadro delle iniziative volte a definire le
pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia
delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e
IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino
al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del
diritto dei contribuenti - Omessa proposizione, da parte
dell'Amministrazione finanziaria, dell'eccezione di prescrizione
del diritto azionato - Irragionevolezza - Denunciata violazione del
principio di uguaglianza sotto il duplice profilo
dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti del
processo tributario e tra i contribuenti - Incidenza sui principi
di buon andamento, di imparzialita' e di efficienza della pubblica
amministrazione - Contrasto con il divieto costituzionale di
escludere o di limitare la tutela giurisdizionale avverso gli atti
della pubblica amministrazione.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 113, comma secondo.
(008C0485)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 25-6-2008)
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