N. 216 SENTENZA 9 - 18 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 1 e 2 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni. - D.L. 20 marzo 2007, n. 23, artt. 1 e 2, sia nel testo originario che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64. - Costituzione, artt. 3, 23, 32, 53, 77, 81, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120. Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Lamentata irragionevole penalizzazione delle Regioni virtuose e disparita' di trattamento - Conseguente ritenuta violazione del diritto della salute, dei principi di buon andamento del Servizio sanitario nazionale, di capacita' contributiva e di «riserva di legge» in materia tributaria - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilita' delle questioni. - D.L. 20 marzo 2007, n. 23, artt. 1 e 2, sia nel testo originario che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64. - Costituzione, artt. 3, 23, 32, 53 e 97. Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta assenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza e asserita violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilita' delle questioni. - D.L. 20 marzo 2007, n. 23, artt. 1 e 2, sia nel testo originario che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64. - Costituzione, artt. 77, comma secondo, e 81, comma quarto. Ricorso regionale - Interesse ad agire - Evocazione di parametri contenuti nel Titolo V, Parte II della Costituzione - Necessaria preliminare valutazione circa la sussistenza nel soggetto ricorrente di un interesse, attuale e concreto, a proporre impugnazione. - Costituzione, art. 127; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2, primo comma; legge 1° marzo 1953, n. 87, art. 32. Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia - Ritenuta non riconducibilita' delle disposizioni censurate ad alcun titolo competenziale invocabile dallo Stato, con indebita interferenza nella gestione organizzativa della sanita' e introduzione di finanziamenti statali con vincoli di destinazione - Ritenuta violazione del principio che limita il ricorso all'indebitamento per il solo finanziamento delle spese di investimento nonche' del principio di leale collaborazione - Previsione di intervento sostitutivo statale asseritamente in contrasto con i presupposti previsti dall'art. 120 Cost. - Censure rivolte ad ottenere valutazioni non afferenti al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni - Insussistenza dell'interesse ad agire per difetto delle caratteristiche della concretezza e dell'attualita' - Inidoneita' della disciplina in contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria regionale e ad incidere sulle funzioni amministrative regionali - Non configurabilita' di intervento sostitutivo statale - Inammissibilita' delle questioni. - D.L. 20 marzo 2007, n. 23, artt. 1 e 2, sia nel testo originario che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120. (008C0493) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 25-6-2008)

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