Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Impugnazione di numerose
disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 - Trattazione
delle sole questioni relative agli artt. 1 e 2 - Rinvio a separate
pronunce sulle altre questioni.
- D.L. 20 marzo 2007, n. 23, artt. 1 e 2, sia nel testo originario
che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla
legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64.
- Costituzione, artt. 3, 23, 32, 53, 77, 81, 97, 117, commi terzo e
quarto, 118, 119 e 120.
Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei
disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante
subentro statale - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia -
Lamentata irragionevole penalizzazione delle Regioni virtuose e
disparita' di trattamento - Conseguente ritenuta violazione del
diritto della salute, dei principi di buon andamento del Servizio
sanitario nazionale, di capacita' contributiva e di «riserva di
legge» in materia tributaria - Censure non ridondanti in lesione di
competenze regionali - Inammissibilita' delle questioni.
- D.L. 20 marzo 2007, n. 23, artt. 1 e 2, sia nel testo originario
che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla
legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64.
- Costituzione, artt. 3, 23, 32, 53 e 97.
Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei
disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante
subentro statale - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta
assenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza
e asserita violazione del principio di copertura finanziaria delle
leggi di spesa - Censure non ridondanti in lesione di competenze
regionali - Inammissibilita' delle questioni.
- D.L. 20 marzo 2007, n. 23, artt. 1 e 2, sia nel testo originario
che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla
legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64.
- Costituzione, artt. 77, comma secondo, e 81, comma quarto.
Ricorso regionale - Interesse ad agire - Evocazione di parametri
contenuti nel Titolo V, Parte II della Costituzione - Necessaria
preliminare valutazione circa la sussistenza nel soggetto
ricorrente di un interesse, attuale e concreto, a proporre
impugnazione.
- Costituzione, art. 127; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
art. 2, primo comma; legge 1° marzo 1953, n. 87, art. 32.
Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei
disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante
subentro statale - Ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia -
Ritenuta non riconducibilita' delle disposizioni censurate ad alcun
titolo competenziale invocabile dallo Stato, con indebita
interferenza nella gestione organizzativa della sanita' e
introduzione di finanziamenti statali con vincoli di destinazione -
Ritenuta violazione del principio che limita il ricorso
all'indebitamento per il solo finanziamento delle spese di
investimento nonche' del principio di leale collaborazione -
Previsione di intervento sostitutivo statale asseritamente in
contrasto con i presupposti previsti dall'art. 120 Cost. - Censure
rivolte ad ottenere valutazioni non afferenti al riparto di
competenze legislative tra Stato e Regioni - Insussistenza
dell'interesse ad agire per difetto delle caratteristiche della
concretezza e dell'attualita' - Inidoneita' della disciplina in
contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria regionale e ad
incidere sulle funzioni amministrative regionali - Non
configurabilita' di intervento sostitutivo statale -
Inammissibilita' delle questioni.
- D.L. 20 marzo 2007, n. 23, artt. 1 e 2, sia nel testo originario
che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla
legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120.
(008C0493)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 25-6-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.