N. 246 ORDINANZA 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inammissibilita' dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della novella nel caso in cui sia annullata una sentenza di condanna di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione - Inapplicabilita' della predetta disposizione alla sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa a seguito di concessione delle attenuanti generiche - Lamentata disparita' di trattamento tra situazioni processuali assimilabili - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito di declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma richiamata dalla disposizione censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4. - Costituzione, art. 3. (008C0550) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 9-7-2008)

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