N. 382
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 - 26 agosto 2008
Ordinanza del 26 agosto 2008 emessa dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile promosso da C. M. ed altro contro Centro Demetra
s.r.l.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero
massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo
impianto - Denunciata violazione del principio di rispetto della
dignita' umana - Asserita lesione dei principi di uguaglianza e di
ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'intrinseca incoerenza
di detta disciplina con la finalita' esplicitata dal legislatore di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilita' o dalla infertilita' umana, e dell'ingiustificata
uniformita' di trattamento riservata a situazioni soggettive
normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo
terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della
donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela
dell'embrione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Ammissibilita' della crioconservazione
degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento
nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che
la crioconservazione degli embrioni sia in generale consentita per
grave e documentata causa relativa allo stato di salute della donna
- Denunciata lesione del principio di rispetto della dignita' umana
- Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di
ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilita'
della liberta' personale - Incidenza sul diritto alla salute della
donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela
dell'embrione - Contrasto con il divieto costituzionale di
trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela
della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato -
Revocabilita', fino al momento della fecondazione dell'ovulo, della
volonta' di ciascuno dei soggetti della coppia di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita - Omessa previsione
che la donna possa revocare il consenso al trattamento di
procreazione medicalmente assistita anche successivamente alla
fecondazione dell'ovulo - Denunciata lesione del principio di
rispetto della dignita' umana - Asserita violazione dei principi di
uguaglianza e di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio
di inviolabilita' della liberta' personale - Incidenza sul diritto
alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla
tutela dell'embrione - Contrasto con il divieto costituzionale di
trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela
della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, commi primo e secondo.
Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle
tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di
gravidanze plurime - Denunciata lesione del principio di rispetto
della dignita' umana - Asserita violazione dei principi di
uguaglianza e di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio
di inviolabilita' della liberta' personale - Incidenza sul diritto
alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla
tutela dell'embrione.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32.
(008C0904)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 3-12-2008)
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