N. 382 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 - 26 agosto 2008

Ordinanza del 26 agosto 2008 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da C. M. ed altro contro Centro Demetra s.r.l. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della creazione di un numero massimo di tre embrioni ai fini di un unico e contemporaneo impianto - Denunciata violazione del principio di rispetto della dignita' umana - Asserita lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'intrinseca incoerenza di detta disciplina con la finalita' esplicitata dal legislatore di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana, e dell'ingiustificata uniformita' di trattamento riservata a situazioni soggettive normativamente differenziabili in quanto bisognose di un protocollo terapeutico diversificato - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Ammissibilita' della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile, nel solo caso in cui il loro trasferimento nell'utero non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Omessa previsione che la crioconservazione degli embrioni sia in generale consentita per grave e documentata causa relativa allo stato di salute della donna - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignita' umana - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, commi primo e secondo. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato - Revocabilita', fino al momento della fecondazione dell'ovulo, della volonta' di ciascuno dei soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita - Omessa previsione che la donna possa revocare il consenso al trattamento di procreazione medicalmente assistita anche successivamente alla fecondazione dell'ovulo - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignita' umana - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione - Contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti sanitari obbligatori che non siano rivolti alla tutela della salute dell'interessato ovvero della salute pubblica. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32, commi primo e secondo. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime - Denunciata lesione del principio di rispetto della dignita' umana - Asserita violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Denunciata lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Incidenza sul diritto alla salute della donna non adeguatamente bilanciato rispetto alla tutela dell'embrione. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 14, comma 4. - Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32. (008C0904) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 3-12-2008)

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